L’INPS, con la circolare n. 37 del 7 marzo 2022, ha fornito le istruzioni relative alle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali, istituito presso l’INPS con il D.I. 9 agosto 2019, n. 103594.

Il Fondo assicura tutele a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso.

Le prestazioni erogate dal Fondo sono le seguenti:

  • assegni di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dal Titolo I del D.lgs n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie;
  • prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla NASpI ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
  • assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo;
  • alla stipula di apposite convenzioni anche con i Fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi Fondi regionali e/o nazionali o dell'Unione europea.

La circolare specifica anche i termini e le modalità di presentazione della domanda, nonché le modalità di compilazione del flusso UniEmens.