L’INPS, con il messaggio n. 4615 del 21 dicembre 2023, ha fornito indicazioni in merito alla contribuzione ulteriore da versare al Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

Allo scopo, si ricorda che le contribuzioni ulteriori – ai sensi dell’art. 9, c. 4, del D.I. 103594/2019 – sono le seguenti:

a) versamento di un contributo in cifra fissa di 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;

b) versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.

Con specifico riferimento alla contribuzione ulteriore di cui alla lett. b), si precisa che la medesima è dovuta a fare data dall’avvio operativo del Fondo. Al riguardo, si sottolinea, nel dettaglio, che il Fondo in oggetto è diventato pienamente operativo dalla data del 7 febbraio 2021.

Pertanto, a integrazione e parziale rettifica di quanto indicato nel messaggio INPS 4104/2023, si fa presente che la richiamata contribuzione ulteriore, coincidente con il versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia breve di durata, è dovuta a decorrere dal periodo di paga in corso alla data dell’avvio operativo del Fondo (febbraio 2021).