Fondo di solidarietà dei servizi ambientali: sostegno al reddito anche con un solo dipendente
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 3901 del 7 novembre 2023, ha fornito le prime istruzioni operative in merito al Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, adeguato alla disciplina generale di cui al D.Lgs. 148/2015.
Allo scopo, si ricorda, preliminarmente che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2023, è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro 29.9.2023, recante l’adeguamento del citato Fondo bilaterale.
Il decreto ha modificato sostanzialmente il D.I. 103594/2019, prevedendo, tra i destinatari delle prestazioni del Fondo, i dipendenti di aziende che occupano “almeno un dipendente” (precedentemente la locuzione utilizzata riguardava le aziende che «occupano mediamente più di 5 dipendenti»).
In virtù della novella normativa, il Fondo provvede (nuova lett. a del c. 1, art. 6, D.I. 103594/2019) all’erogazione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali ordinarie ex art. 11 del D.Lgs. 148/2015 e per le causali straordinarie ex art. 21 del medesimo decreto legislativo. L'importo dell'assegno di integrazione salariale non può superare il massimale di cui all’art. 3, c. 5, lett. b), del D.Lgs. 148/2015 (€ 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a € 2.102,24). La durata massima di detta prestazione è pari:
• per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente, 13 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali sia ordinarie che straordinarie;
• per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;
• per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:
I) 26 settimane di assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie;
II) 24 mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
III) 12 mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;
IV) 36 mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarietà.
Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trattamenti stabilito dall'art. 4, c. 1, del D.Lgs. 148/2015 (24 mesi in un quinquennio mobile).
Oltre a quanto sopra, l’introduzione della lett. c-bis, al c. 1 dell’art. 6 del D.I. 103594/2019, fa sì che il Fondo provveda anche ad assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
Il messaggio INPS 3901/2023 ha, quindi, chiarito che, dalla mensilità di competenza novembre 2023, i datori di lavoro interessati dalla norma saranno tenuti a versare al Fondo il contributo ordinario di finanziamento pari a 0,45% (di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto, in luogo del contributo di finanziamento del FIS.
L’INPS ha, inoltre, ricordato che, per i datori di lavoro che occupano sino a 15 dipendenti, nel semestre di riferimento, rimane immutata la medesima aliquota contributiva ordinaria dello 0,45%. Resta invariato, altresì, per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti il contributo ordinario di finanziamento dello 0,65%.
Con medesima decorrenza, sarà anche rimosso centralmente dalle posizioni individuate il codice autorizzativo “0J”.
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