Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai e CGIL, CISL, UIL hanno redatto, l’11 dicembre 2015, una nota di accompagnamento all’Accordo Interconfederale 10.12.2015, con la quale si evidenzia che l’aliquota contributiva da versare al Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo dell’Artigianato (FSBA) è pari, dall’1.1.2016, al minimo previsto dalla normativa (0,45%). Detta aliquota sarà ulteriormente incrementata, dall’1.7.2016, della quota a carico dei lavoratori pari allo 0,15%.
La base di calcolo per l’applicazione della percentuale di cui sopra è costituita dalla retribuzione imponibile previdenziale media del comparto artigiano (con esclusione delle imprese artigiane rientranti nel Titolo I del D.Lgs. 148/2015) comunicata, periodicamente, dal Ministero del Lavoro – INPS e, in fase di prima applicazione, è pari a 20.000 euro annui.
Tale base di calcolo, in quanto media delle retribuzioni imponibili previdenziali, non genererà complessivamente un minor gettito rispetto all’applicazione dell’aliquota sulla retribuzione imponibile previdenziale di ciascun lavoratore.