L’Inps, con la circolare n. 22 del 4 febbraio 2016, ha reso note alcune indicazioni sull’operatività del Fondo di integrazione salariale e ha fornito le istruzioni per l’inoltro on-line delle istanze di accesso alle nuove prestazioni garantite dal Fondo medesimo.
Il Fondo di integrazione salariale, nelle more dell’iter procedurale all’esito del quale sarà adottato il decreto interministeriale di adeguamento dello stesso alla disciplina del D.Lgs. n. 148/2015, continua la gestione iniziata dal Fondo residuale, assicurando la medesima funzione di tutela di sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Rispetto al previgente sistema, il Fondo di integrazione salariale amplia la platea dei beneficiari destinatari delle prestazioni garantite dallo stesso, estendendo il proprio campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti e garantendo l’assegno di solidarietà. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti il Fondo garantisce, per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l’ulteriore prestazione dell’assegno ordinario.
Per quanto riguarda gli assegni di solidarietà, la circolare precisa quanto segue:
-    nelle more dell’adozione dei decreti attuativi della nuova normativa, gli stessi sono autorizzati, previa istruttoria, alla luce dei criteri individuati nel D.M. n. 46448/2009 in tema di contratti di solidarietà;
-    all’assegno di solidarietà si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie;
-    l’assegno è garantito per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti e per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a 15 dipendenti;
-    le istanze di accesso all’assegno di solidarietà devono essere inoltrate entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale (si veda quanto specificato in seguito). La riduzione di attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
In merito all’assegno ordinario si specifica che:
-    lo stesso è garantito, quale ulteriore prestazione, per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale;
-    nelle more dell’uscita del decreto ministeriale, i trattamenti sono autorizzati sulla base dei criteri fino ad oggi utilizzati, in particolare per le causali della CIGS si farà riferimento al D.M. 31444/2002 per la causale di riorganizzazione aziendale e al D.M. 31826/2002 per la causale di crisi aziendale;
-    la domanda di assegno ordinario deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa;
-    all’assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie;
-    in caso di presentazione tardiva della domanda, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente), ai fini di una corretta rideterminazione delle ore di sospensione il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto le ore di sospensione effettuate nei periodi non indennizzabili a causa della presentazione tardiva dell’istanza. In caso di domande presentate prima del termine iniziale di 30 giorni dalla data di inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa, la procedura non consentirà l’inoltro della domanda invitando l’utente a ripresentarla nei termini di legge. In prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data del 1 gennaio 2016 e il 4 febbraio 2016 è neutralizzato. Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, la decorrenza dei termini utili per la presentazione delle istanze di accesso all’assegno ordinario (15 giorni) è il 4 febbraio 2016.
Per quanto riguarda il regime intertemporale di operatività del Fondo, si precisa che, nei confronti dei datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti e dei datori di lavoro con più di quindici dipendenti non iscritti al Fondo residuale, ai quali la disciplina dei Fondi di solidarietà è stata estesa in virtù dell’art. 26, c. 7, del D.Lgs. 148/2015, e che quindi non avevano obbligo di iscrizione al Fondo residuale, l’applicazione della nuova normativa sarà conseguente all’adozione del decreto interministeriale di cui all’art. 28, c. 4, secondo le modalità stabilite dalla legge e nel decreto medesimo in corso di adozione. Gli stessi, pertanto, saranno tenuti a versare i contributi dovuti al Fondo, con decorrenza 1° gennaio 2016, solo dopo l’entrata in vigore del citato decreto di cui all’art. 28, c. 4, del D.Lgs. 148/2015.
In relazione alla procedura di presentazione delle istanze di accesso, che è unica per entrambe le prestazioni garantite dal Fondo, si specifica che le stesse devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva (si rinvia alle regole in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria -  circ. 197/2015 e msg 7336/2015). La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’. L’azienda, al momento della presentazione, una volta selezionato il Fondo di integrazione salariale, deve indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa. I dati non dovranno più essere distinti per qualifica lavoratori, ma è sufficiente indicare il numero totale di lavoratori coinvolti e il numero totale delle ore richieste.  Alla domanda devono essere allegati l’accordo collettivo aziendale (in caso di assegno di solidarietà) che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro; la comunicazione dell’azienda di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs 148/2015 o il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale (in caso di assegno ordinario) e l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato .CSV reperibile  nell’area download della procedura. Per la domanda di assegno ordinario, stante il richiamo legislativo alle causali previste dalla normativa in materia di CIGO (ad eccezione delle intemperie stagionali) e CIGS (ad eccezione del contratto di solidarietà) sono state predisposte per ciascuna causale delle apposite schede che costituiscono parte integrante della domanda, nonché un allegato tecnico esemplificativo delle singole causali. Alla domanda di assegno di solidarietà dovrà essere allegata la sola scheda relativa al contratto di solidarietà. Qualora l’azienda sia stata interessata da operazioni societarie, ai fini di una compiuta istruttoria, dovranno essere indicati, nel campo note oppure allegando un’apposita dichiarazione, i codici fiscali e le relative matricole su cui è stata versata la contribuzione dovuta al Fondo e/o sono state erogate le prestazioni pregresse.
In questo momento la procedura informatica non permette l’invio della domanda per la prestazione di assegno di solidarietà, mentre è possibile inviare la domanda per l’assegno ordinario. Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità della procedura informatica per l’invio della domanda di assegno di solidarietà. I termini di presentazione delle domande dell’assegno di solidarietà decorreranno pertanto dalla data di pubblicazione dello stesso messaggio.