FIS: online la procedura per l’assegno di solidarietà
A cura della redazione
Dal 5 maggio 2016 è possibile trasmettere all’Inps territorialmente competente in relazione all’unità produttiva, in via telematica, l’istanza di accesso all’assegno di solidarietà erogato dal Fondo di integrazione salariale.
Lo ricorda l’istituto previdenziale, con il messaggio n. 1986 del 5 maggio u.s., con cui sottolinea che le istanze di accesso devono essere inoltrate entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale. La riduzione di attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
In fase di prima applicazione, al solo fine della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio 2016 e il 5 maggio 2016 è neutralizzato e, quindi, per gli accordi sindacali conclusi nel predetto periodo, i 7 giorni decorrono dal 5 maggio u.s.
La domanda è disponibile nel portale Inps, nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’. Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione, nonché il prospetto dei dati trasmessi.
Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione.
L’azienda, al momento della presentazione, un volta selezionato il Fondo di integrazione salariale, deve indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa.
Costituiscono parte integrante della domanda e dovranno essere allegati alla stessa:
- l’accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro con l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro;
- l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale e alle altre informazioni presenti nel file in formato .CSV reperibile nell’area download della procedura.
Alla domanda di assegno di solidarietà dovrà essere allegata la scheda relativa all’assegno di solidarietà, disponibile all’interno della procedura.
Qualora l’azienda sia stata interessata da operazioni societarie, ai fini di una compiuta istruttoria, dovranno essere indicati, nel campo note oppure allegando un’apposita dichiarazione, i codici fiscali e le relative matricole su cui è stata versata la contribuzione dovuta al Fondo e/o sono state erogate le prestazioni pregresse.
Le domande mancanti della suddetta documentazione non saranno istruite per l’approvazione e la concessione da parte della competente struttura territoriale INPS .
La stima della prestazione sarà effettuata in automatico dalla procedura in base ai dati forniti dall’azienda, tenendo conto del numero dei lavoratori e delle ore di riduzione dell’attività lavorativa. A tal fine, verrà richiesto di indicare il numero delle ore di riduzione dell’attività lavorativa distinte per qualifica. L’azienda dovrà inoltre indicare la riduzione media oraria parametrata su base settimanale e l’indicazione, per ciascuna qualifica, dell’orario contrattuale.
Riproduzione riservata ©