L'INPS, con la circolare 22 febbraio 2008 n. 23, ha diramato importanti chiarimenti in ordine al Fondo di Garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare.

Tale fondo è finanziato con una quota del contributo di solidarietà pagato dai datori di lavoro sulle somme versate alla previdenza complementare.

Il fondo garantisce:

1)      Il contributo del datore di lavoro;

2)      Il contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato;

3)      La quota di TFR conferita al fondo che il datore di lavoro ha trattenuto e non ha versato.

Il Fondo di Garanzia ricostituirà la posizione previdenziale complementare rivalutando i contributi con l'indice di rendimento del TFR, mentre non deve versare ai singoli fondi gli eventuali interessi di mora per i versamenti omessi da parte del datore di lavoro.

Perché il Fondo intervenga, devono essere rispettati i seguenti presupposti:

1)      Iscrizione ad un fondo al momento della presentazione della domanda;

2)      Cessazione del rapporto di lavoro;

3)      Insolvenza del datore di lavoro;

4)      Accertamento dell'esistenza di uno specifico credito.

Se non è soggetto a procedure concorsuali, oltre alle condizioni sopra indicate, deve essere dimostrata l'insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.