Fondo di garanzia per la previdenza complementare: le istruzioni dell'INPS
A cura della redazione

L'INPS, con la circolare 22 febbraio 2008 n. 23, ha diramato importanti chiarimenti in ordine al Fondo di Garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare.
Tale fondo è finanziato con una quota del contributo di solidarietà pagato dai datori di lavoro sulle somme versate alla previdenza complementare.
Il fondo garantisce:
1) Il contributo del datore di lavoro;
2) Il contributo del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato;
3) La quota di TFR conferita al fondo che il datore di lavoro ha trattenuto e non ha versato.
Il Fondo di Garanzia ricostituirà la posizione previdenziale complementare rivalutando i contributi con l'indice di rendimento del TFR, mentre non deve versare ai singoli fondi gli eventuali interessi di mora per i versamenti omessi da parte del datore di lavoro.
Perché il Fondo intervenga, devono essere rispettati i seguenti presupposti:
1) Iscrizione ad un fondo al momento della presentazione della domanda;
2) Cessazione del rapporto di lavoro;
3) Insolvenza del datore di lavoro;
4) Accertamento dell'esistenza di uno specifico credito.
Se non è soggetto a procedure concorsuali, oltre alle condizioni sopra indicate, deve essere dimostrata l'insufficienza delle garanzie patrimoniali a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.
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