L'istituto previdenziale, con il messaggio n. 856 del 2002, ha fornito importanti chiarimenti relativi agli interessi sulle indennità erogate dal Fondo di garanzia alla luce delle recenti pronunce della Cassazione. Il detto fondo, istituito presso l'INPS, ha il compito di garantire ai lavoratori il pagamento dei crediti di lavoro (compreso il TFR) in caso di insolvenza del datore di lavoro. La Cassazione, con una sentenza del 26 settembre 2002, ha stabilito che il credito del lavoratore per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità del rapporto non muta la propria natura retributiva nel caso in cui sia erogato dal Fondo di Garanzia per l'insolvenza del datore di lavoro. Ne consegue che tali crediti saranno soggetti sia agli interessi legali che alla rivalutazione monetaria. Prendendo atto di questo nuovo indirizzo, l'INPS rende noto che gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovranno essere calcolati a partire dal momento in cui è esigibile la prestazione (per il TFR è la cessazione del rapporto, per le ultime tre mensilità la data di presentazione della domanda). Le domande di prestazioni già definite dovranno essere riconsiderate, su domanda dell'interessato, alla luce dei principi sopra esposti, nei limiti della prescrizione quinquennale.