Il lavoratore può legittimamente cedere a terzi il credito vantato verso il Fondo garanzia dell'INPS per il trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2 della L. 297/1982, in caso di fallimento del datore di lavoro (Cass. 05/05/2008 n.11010).
Infatti secondo i giudici di legittimità la suddetta disposizione normativa stabilisce che il Fondo di garanzia per il TFR ha lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Con quest'ultima espressione ("loro aventi diritto") il legislatore ha voluto riferirsi a tutti gli aventi causa e quindi anche ai cessionari del credito.