L’Inps, con la circolare n. 58 del 28 marzo 2018, ha illustrato i nuovi criteri e le nuove modalità di accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.

Le nuove istruzioni fanno seguito all’accordo del 20 marzo 2017, con cui è stata modificata la disciplina allora vigente per consentire l’accesso alle predette prestazioni anche in relazione alla contribuzione dovuta dal gruppo societario di cui l’azienda istante è parte (c.d. tetto di gruppo). La singola azienda, qualora appartenga a un gruppo societario, può ora di accedere alle prestazioni ordinarie del Fondo in proporzione alla contribuzione dovuta dal complesso delle società del gruppo cui l’azienda appartiene.

La circolare riporta le indicazioni in merito ai criteri e le modalità di accesso ai programmi formativi e all’assegno ordinario.

Le domande di accesso alle prestazioni ordinarie del Fondo devono essere trasmesse in modalità telematica, indicando l’esatta denominazione del gruppo societario di appartenenza e allegando una specifica dichiarazione di responsabilità, in ordine sia alla composizione dello stesso sia alle aziende oggetto di operazioni societarie. Tali dati devono riferirsi esclusivamente ad aziende inquadrate nel settore del credito e appartenenti al gruppo, a nulla rilevando, in tal senso, i dati di aziende che, pur appartenendo al gruppo societario, operano in settori diversi da quello del credito. Qualora l’azienda dichiari di non appartenere a un gruppo societario, la misura dell’intervento verrà determinata in proporzione all’ammontare della contribuzione dovuta dalla singola azienda e non dal gruppo, al netto degli oneri di gestione e delle prestazioni ordinarie già deliberate.