Fondo Credito: istruzioni per la compilazione dell’UNIEMENS
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2020, ha si fornito le indicazioni tecniche per la compilazione del flusso UniEmens per i casi di sospensione/riduzione di attività lavorativa (assegno ordinario) dei lavoratori dipendenti di aziende iscritte al Fondo di solidarietà del credito.
Con l’occasione, l’Istituto ha ricordato che, in caso di fruizione delle prestazioni di integrazione erogate dal Fondo di solidarietà in commento, è previsto in capo al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. b), del D.I. 83486/2014, l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.
La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.
L’individuazione del momento impositivo della contribuzione addizionale e la quantificazione della medesima avvengono con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni.
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