Con la circolare n. 213 del 2 dicembre 2016, l’Inps ha dettato istruzioni in merito alle modalità di accesso e disciplina delle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.

Nell'ambito ed in ragione di situazioni di crisi, di processi di ristrutturazione, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro, il Fondo provvede a finanziare specifici interventi che, oltre a favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, a realizzare politiche attive per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito, garantiscono anche una tutela a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso. Nel primo caso il Fondo eroga prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione), nel secondo caso eroga prestazioni emergenziali integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno emergenziale, outplacement) o straordinarie (assegno straordinario in ragione di processi di agevolazione all’esodo).

Si ricorda che le domande di accesso alle prestazioni sia ordinarie che emergenziali, sono esaminate dal Comitato amministratore con cadenza trimestrale e deliberate seguendo l’ordine cronologico di presentazione e nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo. Il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

L’accesso alle prestazioni ordinarie avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni rispetto ai contributi dovuti. Nuove richieste di accesso alle predette prestazioni, da parte dello stesso datore di lavoro, potranno, quindi, essere esaminate subordinatamente all’accoglimento di eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.

I soggetti ammessi alle prestazioni ordinarie che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l’intervento del Fondo, prima di poter accedere ad ulteriori forme d’intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere al rimborso, totale o parziale, dell’importo delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea, mediante un piano modulato di restituzione.