L’INPS, con il messaggio n. 4104 del 20 novembre 2023, ha fornito le istruzioni operative per la denuncia ed il versamento del “contributo ulteriore” (aggiuntivo, rispetto alla contribuzione ordinaria) dovuto dai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali, le cui posizioni contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”.

Innanzi tutto, si ricorda che le contribuzioni ulteriori in commento sono, nel dettaglio, le seguenti:

a) versamento di un contributo in cifra fissa di € 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;

b) versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.

Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo, rispetto alla NASpI o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Con particolare riferimento al versamento del contributo in misura fissa (10 euro), i datori di lavoro devono valorizzare, a partire dal mese di competenza di dicembre 2023, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>,i seguenti campi:

- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “M074”, avente il significato di “Contributo aggiuntivo in misura fissa (10 euro) Art. 9, co. 4, DI n. 103594, 9 agosto 2019”;

- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;

- l’elemento <BaseRif> non deve essere esposto;

- nell’elemento<AnnoMeseRif> deve essere indicato per l’esposizione del contributo corrente il periodo di competenza della denuncia; per quanto attiene l’esposizione del contributo arretrato deve essere indicato l’anno/mese di decorrenza dell’obbligo (ottobre 2019), qualora il lavoratore sia stato assunto in data successiva è necessario valorizzare la mensilità successiva al termine del periodo di prova.

- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo della contribuzione dovuta.

Il recupero della contribuzione arretrata relativa al periodo da ottobre 2019 a novembre 2023 deve avvenire nei 3 mesi di competenza successivi alla pubblicazione del messaggio 4104/2023 (dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024).

In riferimento, invece, al versamento della contribuzione di cui alla lett. b), trattandosi esclusivamente di arretrati, devono essere valorizzati nei tre mesi di competenza successivi alla pubblicazione del presente messaggio (dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024), all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti campi:

- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il codice “M075”, avente il significato di “Rec. Arretrati contributo aggiuntivo malattia breve Art. 9, co. 4, DI n. 103594, 9 agosto 2019”;

- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;

- nell’elemento <BaseRif> deve essere indicato il valore complessivo delle somme trattenute come individuate alla menzionata lettera b);

- nell’elemento<AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese in cui si è dato luogo alla trattenuta;

- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo della contribuzione dovuta.

Per la valorizzazione del codice “M075” la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi in cui si è verificata la trattenuta.