L’Inail, con la circolare n. 43 del 2 dicembre 2022, ha fornito le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo vittime amianto e per l’erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto, con riferimento alle annualità 2021 e 2022.

Possono accedere al Fondo:

  • Gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, e che risultino destinatari, sulla base di quanto disposto e liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Il diritto alla prestazione in questione può essere esercitato dagli eredi dei soggetti deceduti, così come individuati dagli articoli 536 e seguenti del codice civile.
  • Le autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali.

Gli aventi diritto devono presentare domanda all’Inail entro e non oltre il 16 gennaio 2023.