L’INPS, con la circolare n. 134 del 13 novembre 2019, ha illustrato le modifiche apportate dal D.I. 102661/2019 alla disciplina del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasposto pubblico.

Allo scopo, si rileva come il suddetto Fondo provvede:

  1. all’erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del D.Lgs. 148/2015;
  2. al finanziamento di specifiche prestazioni a favore di lavoratori, inseriti in piani di riconversione o di riqualificazione professionale, per l’effettuazione di programmi formativi, anche in concorso con gli appositi fondi regionali o europei, previa stipula di apposite convenzioni con i Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  3. all’erogazione di prestazioni integrative della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
  4. all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo.

L’accesso alle prestazioni di cui sopra è preceduto dall’espletamento delle procedure previste dagli accordi collettivi nazionali e dalla vigente legislazione in materia di processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.