L’INPS, con il messaggio 20/09/2017 n.3617, ha ricordato che i fondi di solidarietà bilaterali erogano le prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro in base al c.d. tetto aziendale, a nulla rilevando l’importo della contribuzione effettivamente versata dallo stesso.

E’ per questo motivo che non viene richiesto il DURC ai fini dell’erogazione delle prestazioni.

L’Istituto previdenziale ha inoltre affrontato i casi in cui l’azienda richiedente le prestazioni di sostegno al reddito viene coinvolta in operazioni societarie quali le fusioni e le incorporazioni.

A tal fine distingue tre situazioni: l’azienda richiedente cessa di esistere e trasferisce interamente i suoi dipendenti ad una sola azienda oppure li trasferisce a più aziende o, infine, l’azienda resta in essere e trasferisce solo una parte dei suoi dipendenti ad una o più aziende.

Nel primo caso nel computo del tetto aziendale si deve tener conto sia della contribuzione dovuta dall’azienda istante che della contribuzione totalmente dovuta dalle aziende incorporate all’esito dell’operazione societaria.

Negli altri casi, invece, nel computo del tetto aziendale, si tiene conto della sola contribuzione dovuta dall’azienda istante, a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dalle aziende cedute.

Novità hanno riguardato anche il FIS. In particolare l’INPS evidenzia che al fine di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del Fondo, il tetto aziendale regolamentato dall’art. 29, c.4, D.lgs. 148/2015, è modificato nel seguente modo: nessun limite per le prestazioni con eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti nell’anno 2016, 10 volte nel 2017, 8 nel 2018, 7, nel 2019, 6 nel 2020 e 5 nel 2021.

Per determinare il tetto aziendale nel periodo della deroga transitoria relativa agli anni 2016-2021, è necessario far riferimento alla data di decorrenza delle sospensioni riduzioni di attività lavorativa specificata dal datore di lavoro nell’istanza di accesso.

Inoltre, aggiunge l’INPS, sempre per le istanze a cavallo di anno, se a seguito delle verifiche istruttorie, la decorrenza della prestazione è posticipata all’anno successivo, ai fini della determinazione del detto aziendale verrà applicato il criterio della proporzionalità relativo a quell’anno.

Il messaggio affronta anche la questione dei pagamenti diretti, ricordando che in caso di istanze presentate per una sola unità produttiva, una volta ricevuto il provvedimento di concessione emesso dalla sede su cui insiste l’unità produttiva ed il relativo numero di autorizzazione al pagamento, il datore di lavoro trasmetterà alla stessa sede i moduli SR41, mentre se le istanze presentate riguardano più unità produttive per il medesimo periodo, una volta ricevuto il provvedimento di concessione emesso dalla sede competente in base all’accentramento contributivo e le autorizzazioni al pagamento dalle singole sedi competenti una base all’unità produttiva, il datore di lavoro trasmetterà ad ognuna di queste ultime i relativi modelli SR41.

Ciò premesso, per ogni singola unità produttiva la prestazione è pagata nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di concessione. In questo caso il pagamento ai lavoratori potrà essere effettuato nel limite delle ore e degli importi concessi e il raggiungimento anche solo di uno dei due limiti non consente il riconoscimento ulteriore della prestazione. Se all’interno di un flusso SR41 sono presenti ore e/o importi eccedenti quelli concessi, il datore di lavoro sarà invitato a inviarlo nuovamente nel rispetto dei limiti contenuti nel provvedimento medesimo.