L’INPS, con il messaggio n. 4622 dell’11 dicembre 2018, ha fornito i criteri per il monitoraggio relativo agli anni 2018 e seguenti, in merito al cofinanziamento dell’assegno straordinario di sostegno al reddito ex lege 11 dicembre 2016, n. 232.

L’art. 1, comma 235, della L. 323/2016 prevede la riduzione del contributo straordinario a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione correlata, per “i nuovi accessi all’assegno straordinario” erogato dai settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015.

La norma si riferisce ai nuovi accessi nel triennio 2017-2019 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2019) ed entro il limite massimo complessivo di 25.000 lavoratori.

Per quanto concerne il campo di applicazione, la norma de qua riguarda tutti i settori destinatari dei Fondi di solidarietà interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione e, all’interno di questi, le imprese (o i gruppi di imprese) coinvolte in processi di ristrutturazione o fusione.

Attualmente, le società/gruppi d’impresa che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per usufruire degli stanziamenti di cui alla citata L. n. 232/2016 sono quelle rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà dei settori del credito ordinario, del credito cooperativo e del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.