La Covip, con la delibera del 28/11/2008 ha deciso che i Fondi pensione possono effettuare la liquidazione parziale dei contributi e del TFR accantonato dal dipendente anche in presenza di CIG a zero ore purchè di durata non inferiore a 12 mesi.
L'intervento della Covip riguarda in particolar modo l'art.14 del Dlgs 252/2005 nella parte in cui viene previsto che il riscatto parziale della posizione individuale (nella misura del 50%) è possibile nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporta inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.
Più precisamente secondo la Covip il riscatto della posizione individuale in presenza di CIG può essere concesso nei seguenti casi:
- quando al periodo di CIG fa seguito la cessazione dell'attività;
- quando pur non essendoci la cessazione del rapporto di lavoro la CIG a zero ore ha una durata non inferiore a 12 mesi (ossia il lavoratore resta inoccupato per più di un anno).
Infatti mentre nel primo caso non vi sono dubbi interpretativi, nel senso che il lavoratore potrà riscattare la propria posizione a seguito del licenziamento disposto dopo un periodo di CIG (ordinaria o straordinaria) in caso di cassa integrazione a zero ore non venendo meno il rapporto di lavoro alla COVIP è stato chiesto dopo quanto tempo di inoccupazione (dovuto appunto alla CIG a zero ore) il dipendente può richiedere la liquidazione parziale di quanto accantonato.
Secondo la delibera 28/11/2008 il riscatto parziale è concesso anche prima dell'avvenuta maturazione dei 12 mesi purchè risulti predefinito il periodo di fruizione della CIG a zero ore e questo sia di almeno di 12 mesi.