La Covip ha emanato la Circolare n. 2190 lo scorso 21 aprile con cui ha fornito ai fondi pensione preesistenti chiarimenti in merito alla modalità di trasmissione dei documenti riguardanti la gestione corrente e l’assetto organizzativo nonchè dell’esemplare di comunicazione periodica inviata agli iscritti.

La premessa è che l’obbligo annuale di predisposizione ed invio della comunicazione periodica rappresenta per i fondi pensione preesistenti, con specifico riferimento a quelli modellati sullo schema della contribuzione definita, una sostanziale novità per tali organismi previdenziali introdotto dalla Deliberazione Covip del 22 luglio 2010 recante “Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti”.
Va ancora rammentato come un esemplare della documentazione periodica debba essere altresì inviata alla medesima Autorità di Vigilanza. Gli altri adempimenti informativi richiesti, sono stati definiti invece dalla Commissione con Circolare del 16 marzo 2005 per i fondi pensione preesistenti dotati di soggettività giuridica e a quelli costituiti all’intero del patrimonio di società non finanziarie e successivamente estesi con Circolare del 6 marzo 2007 ai fondi pensione interni bancari e assicurativi a seguito dell’ingresso di questi ultimi nel perimetro della Vigilanza Covip.
Nella ricostruzione sistematica è importante altresì evidenziare come recentemente la Covip avesse già fornito ulteriori chiarimenti sugli adempimenti di cui alla Comunicazione periodica emanando specifica Circolare, lo scorso 25 marzo, con cui consentiva di fatto la proroga del termine del 31 marzo per l’invio agli aderenti per i fondi pensione preesistenti, quelli cioè catalogati dalla normativa come quelli istituiti ed operativi prima del 15 novembre 1992, che continuano a rappresentare una componente importante del settore previdenziale.
La proroga si riferiva in particolare a quegli organismi previdenziali che non adottano un sistema di contabilità per quote e prendeva atto dell'impossibilità, palesata dagli operatori, di avere le informazioni relative all'anno 2010 entro il 31 marzo 2011. Le informazioni in parola sono infatti disponibili solo con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.
La Covip aveva allora condivisa l'esigenza che i fondi preesistenti individuino termini per l'invio della Comunicazione che non si discostino sostanzialmente (non oltre 30 giorni) dalla data, di norma stabilita statutariamente, entro la quale è previsto che si proceda all'approvazione del bilancio consuntivo da parte dei competenti organi del fondo, con la finalità comunque di effettuare l'invio entro il 30 giugno.
La Commissione interviene ora con la nuova Circolare per precisare che fin quando non vengano attivate modalità telematiche di acquisizione, la documentazione, le comunicazioni e qualsiasi altra tipologia di documento devono essere trasmesse dai fondi pensione preesistenti esclusivamente su supporto cartaceo; nel caso invece in cui gli organismi previdenziali ne fossero provvisti, può essere utilizzato anche il veicolo della posta elettronica certificata (PEC) Viene ancora chiarito come la copia della Comunicazione periodica da trasmettere alla Covip deve riportare in chiaro tutte le informazioni anche quantitative richieste, mentre possono essere senza’altro omessi i dati identificativi dell’iscritto.
La Covip precisa ancora che l’ottemperanza a tali prescrizioni di invio può anche richiedere la necessità di un nuovo invio nel caso in cui i fondi pensione preesistenti avessero in precedenza già adempiuto in modo difforme.