Fondi di solidarietà: per l’apprendistato professionalizzante si versa il contributo
A cura della redazione

L’Inps, con i messaggi nn. 3109 e 3112 del 18 luglio 2016, ha fornito indicazioni in merito alla sussistenza dell’obbligo contributivo in relazione ai lavoratori apprendisti, con riferimento al finanziamento dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015.
Si ricorda che le prestazioni ordinarie dei fondi di solidarietà sono finanziate con un contributo ordinario, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo. Inoltre, si deve considerare che le prestazioni dei Fondi di solidarietà possono essere riconosciute agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Ne consegue, pertanto, che la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà è applicata soltanto alla categoria degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. L’esonero contributivo decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (settembre 2015).
Per tutti i Fondi di solidarietà istituiti presso l’Inps, a decorrere dal mese di agosto 2016, con riferimento ai lavoratori apprendisti, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili degli apprendisti denunciati con il codice “PB” (Apprendistato professionalizzante) nell’ambito dell’elemento <TipoLavoratore>.
L'istituto previdenziale fornisce altresì le istruzioni per consentire alle imprese – che risultino avere versato indebitamente la contribuzione ordinaria di finanziamento ai Fondi di solidarietà anche per lavoratori apprendisti assunti con tipologie diverse rispetto all’apprendistato professionalizzante - di recuperare il contributo mensile di finanziamento per i mesi da settembre 2015 a luglio 2016. Tali imprese potranno recuperare il suddetto contributo, entro il giorno 16 ottobre 2016, indicando l’importo indebitamente versato con uno dei codici conguaglio presenti nella tabella riportata nei messaggi in esame, da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
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