L’Inps, con la circolare n. 99 dell’8 agosto 2014, ha riepilogato la disciplina concernente i fondi di solidarietà per il sostegno al reddito di cui alla L. 92/2012.
Tra le varie precisazioni, l’Istituto ricorda che l'istituzione dei Fondi ex art. 3, comma 4, è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti.
Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.
Gli accordi ed i contratti collettivi possono prevedere che, nel Fondo di solidarietà di cui al comma 4, confluisca anche l'eventuale Fondo interprofessionale, istituito dalle medesime parti firmatarie, ai sensi dell'art. 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e successive modificazioni.
La legge 92/2012 stabilisce, inoltre, che, facoltativamente, possano essere costituiti i Fondi di solidarietà, con le medesime modalità richiamate per l’istituzione obbligatoria, in favore di settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali (art. 3, comma 12). Tali Fondi hanno la finalità di assicurare le medesime prestazioni che possono perseguire i Fondi di solidarietà ex comma 4:
a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale, previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.