Il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello n. 39 del 21 dicembre 2012, ha precisato che i fondi di solidarietà bilaterali che possono essere istituiti per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, devono assicurare almeno la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione stessa.
L’assegno, inoltre, deve essere almeno di durata pari a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile.
Si ricorda che l’art. 3, commi 4 e 31, della L. n. 92/2012, al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2013, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, ha previsto la possibilità, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, “con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria”.