L’INPS, con la circolare 12/02/2016 n.30, ha riepilogato la disciplina generale che regolamenta i Fondi di solidarietà (bilaterali, alternativi e il FIS che ha sostituto dall’1/01/2016 il Fondo di solidarietà residuale) introdotti dal D.lgs. 148/2015 di revisione degli ammortizzatori sociali.

In merito ai Fondi di solidarietà bilaterali che trovano applicazione nei settori che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, al fine di offrire una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, l’istituto previdenziale ricorda che il D.lgs. 148/2015 ne ha ampliato la platea, ricomprendendovi tra i destinatari i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti.

Al fine di rendere il più fluida possibile la transizione nella nuova disciplina da parte dei fondi già vigenti, garantendo che non vi sia alcuna soluzione di continuità all’operato degli stessi, la circolare precisa che l’adeguamento è obbligatorio esclusivamente per quei fondi che hanno destinatari diversi da quelli sopra citati.

L’INPS ricorda che continuano ad operare i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi dei settori dell’artigianato e della somministrazione, sempre che si siano adeguati alla nuova disciplina dettata dal D.lgs. 148/2015, in caso contrario i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti confluiscono nel FIS.

Per quanto riguarda il Fondo di integrazione salariale, che ha sostituito da 1/01/2016 il Fondo di solidarietà residuale, viene precisato che, al fine di assicurare il pareggio del bilancio, l’erogazione delle prestazioni deve avvenire nel limite delle risorse finanziarie acquisite al fondo stesso ed in ogni caso per ciascun datore di lavoro sono previsti dei tetti aziendali che a regime per l’anno 2022, sono determinati in misura non superiore a 4 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già concesse alla singola azienda. 

Però allo scopo di consentire l’erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività, il limite citato è così rideterminato: a)   nessun limite per le prestazioni erogate nell’anno 2016; b)   dieci volta la contribuzione ordinaria dovuta, per l’anno 2017; c)   otto volte la contribuzione ordinaria dovuta, per l’anno 2018; d)   sette volte la contribuzione ordinaria dovuta, per l’anno 2019; e)   sei volte la contribuzione ordinaria dovuta, per l’anno 2020; f)    cinque volte la contribuzione ordinaria dovuta, per l’anno 2021.

I Fondi di solidarietà bilaterali principalmente erogano due prestazioni: l’assegno ordinario consistente in una prestazione a sostegno del reddito che i fondi di cui all’art. 26 (fondi di solidarietà bilaterali) assicurano nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, e l’assegno di solidarietà riconosciuto ai dipendenti dei datori di lavoro che stipulano, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’art. 24 della legge 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Detti Fondi possono anche erogare le seguenti tipologie di prestazioni:

- prestazioni integrative delle prestazioni pubbliche, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione di attività lavorativa (es. indennità di disoccupazione Naspi); in termini di solo importo, in relazione a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

- assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

- contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione europea.

La circolare ricorda che la disciplina del Fondo Trasporto Aereo, di cui alla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è adeguata alle norme del citato D.lgs. 148/2015, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Infine l’INPS ricorda che le disposizioni del D.lgs. 148/2015, se non diversamente indicato, trovano applicazione nei confronti dei trattamenti d’integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data del 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del decreto) anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di tale data e che ai fini del calcolo della durata massima della prestazione, i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.