Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 20 del 21 ottobre 2022, ha fornito un riepilogo delle indicazioni relative ai fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 per l'adeguamento alla Legge n. 234 del 2021 di riforma degli ammortizzatori sociali.

La scadenza per l’adeguamento è fissata alla data del 31 dicembre 2022. I fondi, per non confluire nel FIS, dovranno se necessario modificare le norme relative alla platea dei datori di lavoro rientranti nel proprio campo di applicazione e quelle inerenti la prestazione dell'assegno di integrazione salariale. In assenza di adeguamento entro la data citata i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fis a decorrere dal 1° gennaio 2023. In tal caso, al Fis saranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti.

Quanto alla platea dei datori di lavoro, è necessario che il campo di applicazione dei Fondi sia esteso, ove non già previsto, ai datori che occupano anche solo un lavoratore dipendente. Ciò vale anche per i Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige.

Con riferimento all’adeguamento della prestazione dell’assegno di integrazione salariale, la circolare ricorda che i Fondi dovranno assicurare, in reazioni alle causali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale almeno pari a quello previsto per le integrazioni salariali dall’articolo 3, comma 5-bis del D.Lgs. n. 148/2015 (dal 2022 applicando il solo massimale più elevato), e dovranno stabilire la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive di cui all’art. 4 del richiamato decreto. Con particolare riferimento alla durata della prestazione, le parti sociali dovranno verificare che la medesima sia in concreto garantita anche tenendo conto dei cc.dd. tetti aziendali. Pertanto, non è sufficiente che formalmente il decreto sia conforme in materia di durata alla nuova normativa, ma occorre anche verificare che sia garantita la prestazione per la durata stabilita dalla legge e dal decreto di disciplina del Fondo. Se i tetti aziendali non consentono tale garanzia occorrerà comunque procedere all’adeguamento del Fondo entro il 31 dicembre 2022.

Con riferimento agli adeguamenti descritti (platea dei datori; causali, importo e durata dell’assegno di integrazione salariale), le parti sociali interessate per ciascun Fondo di settore e/o Fondo territoriale dovranno sottoscrivere entro il 31 dicembre 2022 l'accordo di adeguamento e trasmetterlo alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – Divisione IV, ai fini dell'avvio dell'istruttoria per la modifica con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli atti istitutivi di ciascun Fondo, d'intesa con il Presidente della Provincia Autonoma nel caso dei Fondi di solidarietà territoriali di cui all'articolo 40 del Decreto legislativo n. 148 del 2015.