L’INPS, con il messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022, ha fornito nuove precisazioni in ordine alle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022 con riferimento alla normativa dei Fondi di solidarietà bilaterali, con particolare riferimento agli obblighi di adeguamento previsti dalla riforma.

Il documento di prassi ricorda innanzitutto che la norma ha assegnato ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015, già costituiti al 31 dicembre 2021, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni. In particolare, per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1-bis, è fissato al 30 giugno 2023. Al riguardo, l’INPS precisa che tutti i fondi esistenti, compresi gli ultimi istituiti (ovvero quello del settore servizi ambientali e quello per le attività professionali), risultano costituiti in data antecedente al 1° gennaio 2020. Conseguentemente, la data del 31 dicembre 2022 – stabilita per l’adeguamento dei singoli decreti istitutivi - riguarda tutti i Fondi di solidarietà attualmente esistenti. Quanto al termine del 31 dicembre 2022, il messaggio chiarisce che, poiché l’adeguamento avviene con la sottoscrizione dell’accordo collettivo, trasmesso alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rispetto del termine è sufficiente che l’accordo sia sottoscritto dalle Parti sociali entro il 31 dicembre 2022.

Ulteriori indicazioni riguardano il Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato e, in particolare, la circostanza che tale Fondo è ora tenuto a riconoscere l’assegno di integrazione salariale anche per le causali straordinarie. A tale fine, specifica l’INPS, nell’ambito dell’adeguamento del proprio decreto istitutivo alle novelle derivanti dal riordino della normativa in materia, il Fondo potrà anche valutare un’eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento.

Quanto alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, comma 1, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, il messaggio chiarisce che entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti devono garantire periodi minimi di durata della prestazione secondo i seguenti termini:

Datori di lavoro

Durata minima che deve essere garantita dal Fondo

  • datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente
  • 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
  • datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente
  • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
  • datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente
  • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;
  • 24 mesi per causale CIGS "riorganizzazione aziendale"(anche per realizzare processi di transizione);
  • 12 mesi per causale CIGS "crisi aziendale";
  • 36 mesi per causale CIGS "contratto di solidarietà"

Rimane confermato che i singoli decreti possono garantire, a seconda della causale invocata e indipendentemente dal requisito dimensionale dei datori di lavoro aderenti, prestazioni fino alla durata massima pari a quelle rispettivamente stabilite dagli articoli 12 e 22 del D.lgs n. 148/2015. Resta fermo, in ogni caso, il rispetto del limite massimo complessivo dei trattamenti stabilito dall’articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015.

Inoltre, resta fermo che ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariare erogato dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, comma 1, 27 e 40 e dal FIS spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi stessi (dal 1° marzo 2022 solo per i nuclei familiari senza figli a carico).


Conseguentemente, a seguito del riordino della normativa, i datori di lavoro operanti nei settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, comma 1, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015, non rientrano più nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al titolo I del D.lgs n. 148/2015 e non sono più tenuti all’assolvimento delle relative contribuzioni. Ai medesimi datori di lavoro sono, invece, interamente applicabili le tutele dei menzionati Fondi che, a tale fine, dovranno:

  • adeguare i propri decreti istitutivi, come sopra anticipato, entro la data ultima del 31 dicembre 2022;
  • garantire una tutela anche nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali straordinarie, valutando anche l’eventuale rimodulazione della relativa contribuzione di finanziamento, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 35 del D.lgs n. 148/2015.