Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, ha aggiornato l’elenco dei fondi di solidarietà bilaterali istituiti ai sensi della Legge 92/2012 al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. 

L'istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti.

Al fine di istituire tali Fondi, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali.

A seguito dell'accordo, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro, di concerto con  il Ministro dell'economia, si  provvede  all'istituzione del Fondo presso l'INPS.

Oltre alla finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, i Fondi possono avere le seguenti finalità: 

    a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;

    b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 

    c)  contribuire al finanziamento di programmi formativi   di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea. 

Per tali ultime finalità, i fondi possono essere istituiti anche in relazione a settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali.

In riferimento ai settori nei  quali  siano  operanti consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei   predetti   settori,   quale   quello    dell'artigianato,    le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono adeguare le fonti normative ed istitutive  dei  rispettivi  fondi  bilaterali   ovvero   dei   fondi interprofessionali con la previsione di misure intese  ad  assicurare  ai  lavoratori  una  tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione  o sospensione dell'attività lavorativa, correlata alle caratteristiche delle attività produttive interessate.

Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro, un fondo di solidarietà residuale.  

Fondi di solidarietà istituiti

Fondo di solidarietà bilaterale per l’Artigianato, ai sensi dell’articolo 3, legge 28/06/2012, n. 92  (DM 9/01/2015 – G.U. n. 56/2015)

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle Società del Gruppo delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell’articolo 3, legge 28/06/2012, n. 92 (DM 9/01/2015 – G.U. n.55/2015)

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, ai sensi dell’articolo 3, legge 28/06/2012, n. 92 (DM 9/01/2015 – G.U. n.52/2015)

Fondo di solidarietà per il personale del credito, ai sensi dell’articolo 3, legge 28/06/2012, n. 92 (DM 28/07/2014 – G.U. n.247/2014)

Fondo di solidarietà per il personale del credito cooperativo, ai sensi dell'articolo 3, legge 28/06/2012, n. 92 (DM 20/06/2014 – G.U. n.236/2014)

Fondo di solidarietà residuale ai sensi dell’articolo 3, comma 19, legge 28/06/2012, n. 92 (DM 7/02/2014 – G.U. n.129/2014)

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane. (DM 24/01/2014 – G.U. n.86/2014)

Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza. (DM 17/01/2014 – G.U. n.88/2014)