L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 26/E del 10 aprile 2025, ha istituito il codice tributo 7039 da utilizzare, tramite modello F24, per fruire del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate, ai sensi dell’articolo 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In particolare, la norma citata riconosce alle fondazioni bancarie incorporanti un credito d’imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.

Il credito è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, senza facoltà di ulteriore cessione.

L’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni viene trasmesso dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (ACRI) all’Agenzia delle entrate, con l’indicazione dell’importo del credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

Il credito ceduto, a condizione che sia intervenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell’Agenzia delle entrate, è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.