La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 12 del 26 ottobre 2009, ha precisato che un'impresa può ridurre o eliminare il superminimo individuale concesso ai lavoratori in presenza di un accordo con i propri lavoratori.
La Fondazione studi spiega che il superminimo individuale, quale emolumento che si aggiunge alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva, è nella piena disponibilità delle parti, non riguardando l'applicazione di disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi. Pertanto, è sempre possibile che le parti, dopo aver stabilito in un accordo individuale l'erogazione del superminimo, ne prevedano con un successivo accordo l'eliminazione totale o parziale.
Il consenso del lavoratore ad un accordo di riduzione del superminimo può intervenire anche per comportamento concludente dello stesso lavoratore, che consiste nel fatto che egli continui a lavorare mostrando di adeguarsi alle nuove condizioni retributive.  Tuttavia, il comportamento del lavoratore - per essere idoneo ad esprimere tacitamente la sua volontà - non deve essere motivato da un intento diverso da quello specifico di accettare le nuove condizioni peggiorative. Viceversa, il superminimo individuale non può essere ridotto dalla contrattazione collettiva, di qualunque livello, né tantomeno dal datore di lavoro con atto unilaterale. Anche la rinunzia del superminimo individuale da parte del lavoratore (o la transazione che abbia ad oggetto il superminimo individuale) che riguarda diritti già acquisiti dallo stesso lavoratore nel periodo passato, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2113 Cod. Civ., trattandosi di un diritto derivante dal contratto individuale e non da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi.  Di conseguenza, la rinunzia o la transazione effettuata in azienda - e quindi non nelle sedi qualificate di cui all'art. 2113 quarto comma Cod. Civ. (sede giudiziale, amministrativa, sindacale, o di certificazione) - è immediatamente valida e non può essere impugnata dal lavoratore.
Se il superminimo è stabilito dalla contrattazione collettiva, la disciplina per la riduzione del superminimo è differente. In tal caso, infatti, la previsione del superminimo non costituisce una clausola del contratto individuale ma fa parte integrante della disciplina collettiva applicata al rapporto di lavoro. Di conseguenza, le parti individuali non possono stabilire una riduzione del superminimo previsto dal contratto collettivo (art. 2077 Cod. Civ.), mentre la clausola sul superminimo collettivo può essere modificata, anche in senso peggiorativo, dalla successiva contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro.
Quanto, invece, alle rinunzie e transazioni che hanno ad oggetto il superminimo collettivo, esse rientrano nel campo si applicazione dell'art. 2113 Cod. Civ., dato che il diritto economico del lavoratore su cui incide la rinunzia deriva (non da contratto individuale, ma) da contratto collettivo.
La rinunzia o la transazione, quindi, per essere immediatamente valida e non impugnabile dal lavoratore nei sei mesi successivi, deve essere effettuata in una delle sedi qualificate di cui al quarto comma dello stesso art. 2113 Cod. Civ.