Fondazione Studi, le agevolazioni ex art. 8, comma 9, della Legge n. 407/90
A cura della redazione
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 15 del 27 ottobre 2010, ha fornito chiarimenti in merito alla nota Prot. N. 25/I/0017281, del 15 ottobre 2010 (interpello n. 37/2010), del Ministero del Lavoro.
Il predetto Ministero, in risposta ad un quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha precisato che le agevolazioni contributive previste dall’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990, non spettano per le assunzioni effettuate in sostituzione di lavoratori sospesi o licenziati per qualunque motivo ivi comprese le ipotesi di giusta causa e mancato superamento del periodo di prova.
Secondo la previsione dell’art. 8, comma 9, della legge n. 407/90, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di trentasei mesi. L’agevolazione è elevata alla misura del 100% per le assunzioni effettuate dalle imprese operanti nei territori del Mezzogiorno - di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 – e per quelle artigiane così come qualificate dalla legge n. 443/85.
In assenza di previsione normativa, per quanto attiene al periodo temporale rispetto al quale verificare l’eventuale sostituzione di lavoratori “per qualsiasi causa licenziati o sospesi”, il Ministero ricorda che lo stesso debba essere individuato nei sei mesi immediatamente precedenti l’assunzione, in analogia con quanto previsto in materia di diritto di precedenza alla riassunzione nelle ipotesi di riduzioni di personale, così come previsto all’art. 15, comma 6, della legge n. 264/1949 (così come modificato dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 297/2002). Una volta decorso il periodo semestrale sarà quindi possibile, effettuare assunzioni, accedendo al beneficio contributivo in termini avulsi dalle circostanze che abbiano determinato la sospensione o la risoluzione del rapporto dei lavoratori “sostituiti”.
Una particolare attenzione è posta sulle circostanze che, a monte, hanno determinato il licenziamento dei dipendenti sostituiti atteso che il beneficio è escluso per quei datori di lavoro che procedano ad assumere “in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi”.
Secondo l’interpretazione ministeriale risulterebbero precluse le agevolazioni per qualsiasi causa di licenziamento a monte intervenuto con i lavoratori sostituiti: quindi oltre al licenziamento per giustificato motivo oggettivo anche quelli per giustificato motivo soggettivo e per giusta causa.