La Fondazione studi del Consiglio nazionale dei CDL, con il principio 26/09/2005 n.7, fornisce alcune precisazioni in merito all'istituto del distacco con particolare riguardo all'esenzione o meno ai fini dell'IVA delle somme rimborsate al distaccante. Più precisamente spiega la Fondazione per fruire dell'esenzione di cui all'art.8, c.35, L. 67/1988 è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni: - il personale utilizzato deve essere legato da un rapporto di lavoro dipendente con l'impresa fornitrice (o distaccante); - l'attività lavorativa deve essere organizzata da chi riceve la prestazione nell'ambito della propria struttura; - l'accordo tra le aziende deve essere di prestito o di distacco di personale; Invece il rimborso degli oneri sostenuti dal distaccante in forza di un accordo sottoscritto con la distaccataria che prevede oltre il distacco del lavoratore anche la fornitura di macchinari o servizi è soggetto ad IVA. In sostanza l'esenzione IVA è ammessa solo nel caso in cui il rimborso riguardi il solo e intero costo relativo al personale distaccato (retribuzione e oneri contributivi e contrattuali). Infine se le somme rimborsate sono superiori o inferiori a tale costo l'intero importo viene ad essere assoggettato ad IVA.