La Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ha reso noto con un proprio documento del 10/03/2005, che le aziende non sono tenute a restituire all'INPS i contributi relativi ai contratti di formazione e lavoro, questo per due ordini di motivi: da un lato perchè sulla concessione del beneficio contributivo è ormai intervenuta la prescrizione quinquennale (per i contributi relativi ai rapporti in essere fino a tutto il 2000) e dall'altro perchè non può essere richiesta la restituzione di uno sgravio dei contributi concesso nel rispetto di una legge nazionale. Con lo stesso documento la Fondazione ha anche fornito alle aziende interessate un prospetto standard di ricorso amministrativo, nel quale vengono dettagliatamente descritte tutte le anomalie della procedura di richiesta di restituzione dei contributi il cui importo è indicato negli avvisi bonari inviati dall'INPS ai datori di lavoro. In questo caso secondo la Fondazione vige il principio dell'apparenza in base al quale l'imprenditore che ha fruito dei contributi può invocare tranquillamente il fatto di aver rispettato in buona fede una norma dello stato che autorizza il godimento degli sgravi sulle assunzioni con CFL.