Fon.te, circolare operativa e adempimenti amministrativi
A cura della redazione
Il Fon.te, con la circolare del 12 aprile 2011, ha fornito alcune importanti precisazioni in merito agli adempimenti cui sono tenuti gli iscritti al Fondo, con particolare riguardo agli aspetti contributivi e alle modalità di iscrizione e di uscita da predetto Fondo.
In particolare, si chiarisce che l’obbligo contributivo al Fondo Pensione Fon.Te. decorre dal mese di sottoscrizione del modulo di adesione da parte del lavoratore.
L’importo totale riportato nella distinta di contribuzione deve essere di pari entità del movimento che verrà versato al Fondo a mezzo bonifico bancario. Si ricorda, infine, che le commissioni applicate dalla propria banca non devono andare in detrazione dell’importo da versare.
I versamenti al Fondo Pensione Fon.Te. hanno frequenza trimestrale e devono essere effettuati con disponibilità e valuta entro il 16 del mese successivo al trimestre di riferimento. Qualora il giorno 16 cada di giorno non lavorativo (sabato o festivo), i versamenti dovranno essere effettuati con disponibilità e valuta entro il primo giorno lavorativo successivo. Esemplificando, quindi, i termini entro i quali deve essere ricompresa la disponibilità e la valuta dei versamenti:
- entro il 16 Aprile devono essere versati i contributi relativi al primo trimestre dell’anno (mesi di
Gennaio, Febbraio e Marzo);
- entro il 16 Luglio devono essere versati i contributi relativi al secondo trimestre dell’anno (mesi di Aprile, Maggio e Giugno);
- entro il 16 Ottobre devono essere versati i contributi relativi al terzo trimestre dell’anno (mesi di Luglio, Agosto e Settembre);
- entro il 16 Gennaio devono essere versati i contributi relativi al quarto trimestre dell’anno (mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre);
Per poter rispettare i termini sopra indicati, è opportuno che l’ordine di pagamento venga effettuato almeno 4 giorni lavorativi prima della scadenza.
Si richiama infine l’attenzione sulla corretta compilazione delle richieste di uscita. Il modulo deve essere compilato successivamente la cessazione del rapporto di lavoro e deve riportare l’ultimo contributo che sarà versato per l’iscritto, anche se non ancora versato al momento della compilazione.