Flussi stagionali: ripartite le quote per l'anno 2010
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare 19/04/2010 n.14, ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome le 80.000 quote di ingresso previste dal DPCM 1/04/2010 a favore dei cittadini extracomunitari per lo svolgimento in Italia di un’attività stagionale.
Il riparto ha tenuto conto del fabbisogno di manodopera straniera stagionale segnalato dalle Regioni e dalle Province autonome, delle richieste di lavoratori extracomunitari stagionali pervenute agli Sportelli Unici per l’immigrazione e dei nulla osta rilasciati nel 2009. Le Regioni dove la domanda è stata particolarmente elevata sono: l’Emilia Romagna che ha ricevuto 7.150 ingressi, il Veneto 8.820, il Lazio 8.800, la Campania, 7.390 e la Basilicata 5.450. Chiude la Valle d’Aosta con solo 100 ingressi.
4.000 quote sono riservate anche agli ingressi per lo svolgimento di attività autonome (di queste 1.500 vengono destinate alle conversioni dei permessi per studio e formazione in permessi per lavoro autonomo comprese le richieste di permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentate da stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri paesi UE).
Delle 80.000 quote ne vengono distribuite solo 69.130. Dei rimanenti 10.870 ingressi, 6.870 non verranno distribuiti, ma rimarranno a disposizione presso la Direzione Generale dell’immigrazione per essere attribuite successivamente in base ad eventuali ulteriori fabbisogni territoriali.
Le altre 4.000 quote sono invece destinate a Progetti speciali avviati dalla Direzione Generale per l’immigrazione nell’ambito di forme di collaborazione internazionale.
Il Ministero del lavoro coglie l’occasione per ricordare che le 2.000 quote (delle 80.000) riconosciute ai lavoratori non comunitari che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi dell’art. 23 T.U. immigrazione riguardano solo le assunzioni per lavoro subordinato non stagionale.
Infine viene sottolineato dal Ministero del lavoro che la trattazione delle istanze non segue l’ordine cronologico di invio delle stesse, ma si basa sulla data di inizio della prestazione lavorativa rilevata dallo Sportello Unico per l’immigrazione.
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