Flussi stagionali 2009: le domande dal 15 aprile 2009
A cura della redazione

Il Ministero dell'interno, con la circolare 09/04/2009 n. prot. 1746, in attesa della pubblicazione sulla G.U. del DPCM 20/03/2009 che fissa in 80mila quote per l'anno 2009 gli ingressi per lavoro stagionale di cittadini extracomunitari residenti all'estero, ha chiarito che le domande potranno essere inoltrate a decorrere dalle ore 8,00 di mercoledì 15 aprile p.v. e fino alle ore 24,00 del 31 dicembre 2009.
Come lo scorso anno il decreto flussi del 2009 prevede l'ingresso per lavoro stagionale a favore dei seguenti cittadini extracomunitari:
- Lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
- Lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
- Lavoratori stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale negli anni 2006, 2007, 2008.
L'inoltro delle istanze deve avvenire esclusivamente per via telematica avvalendosi della procedura on line disponibile sul sito www.interno.it. L'accesso al sito per effettuare la registrazione dei dati è possibile dal giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. del DPCM 20/03/2009.
Al fine di accelerare l'esame delle istanze in vista dell'imminente avvio delle attività stagionali il Ministero dell'interno precisa che se un datore di lavoro ha già richiesto lo scorso anno un nulla osta per lavoro stagionale, lo Sportello unico per l'immigrazione provvederà ad esaminare i dati già agli atti senza dover richiedere altra documentazione integrativa.
Per lo stesso motivo se il nulla osta viene richiesto per lo stesso lavoratore straniero e la sistemazione alloggiativa rimane quella dell'anno precedente, lo Sportello unico per l'immigrazione si asterrà dal richiedere la produzione di altra certificazione rispetto a quella già acquista agli atti.
Infine si ricorda che le istanze potranno essere presentate o direttamente dal datore di lavoro interessato oppure tramite le associazioni di categoria o gli altri soggetti abilitati (come i consulenti del lavoro).
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