Flussi d’ingresso 2019: esclusi i Pakistani
A cura della redazione
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9.4.2019, il DPCM 12.3.2019 che ha riconfermato in 30.850 le quote complessive per l’ingresso in Italia, nel 2019, degli stranieri per lavoro autonomo e subordinato, comprese le conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti dai cittadini non comunitari presenti sul territorio italiano e gli ingressi per motivi di lavoro stagionale, già previste lo scorso anno dal DPCM 15/12/2017 (in G.U. n. 12/2018).
Il Ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Interno, ha emanato, in data 9.4.2019, la consueta circolare che illustra le modalità operative per la presentazione delle istanze di richiesta del nulla osta evidenziando anche alcune particolarità.
Per ciò che concerne gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, il contingente, pari a 12.850 quote (stessi ingressi previsti nel 2018), è così ripartito:
– 500 quote per i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 286/1998;
– 100 quote per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza (genitori, nonni e bisnonni), residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
– 2.400 quote per i lavoratori autonomi appartenenti a determinate categorie (art. 3, DPCM 12.3.2019).
Anche per il 2019, il DPCM sui flussi d’ingresso riserva un certo numero di quote alle conversioni. Più precisamente, 9.850 quote (ulteriore conferma rispetto al 2018) vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato o lavoro autonomo il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. Le quote sono così ripartite:
– 4.750 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
– 3.500 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
– 800 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
– 700 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
– 100 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
I soggetti interessati, dalle ore 9.00 dell’11 aprile 2019, possono scaricare il software per la precompilazione dei moduli di domanda che devono essere trasmessi per via telematica utilizzando l’ormai nota procedura presente sul sito del Ministero dell’Interno a partire dalle ore 9.00 del 16 aprile p.v. e fino al 31 dicembre 2019.
A differenza degli anni precedenti, la procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un’identità SPID da parte di ogni utente (Ministero dell’Interno, circolari 3738/2018 e 1257/2019).
La circolare interministeriale ricorda, inoltre, che, in caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro (valida come impegno all’assunzione) utilizzando il mod. Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (mod. Unilav) e dovrà rilasciarne una copia al lavoratore, che a sua volta dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.
Il DPCM 12.3.2019 ha autorizzato 18.000 ingressi a favore dei cittadini extracomunitari che intendono entrare regolarmente in Italia per svolgere un lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico - alberghiero, di cui 2.000 riservati alle richieste di nulla osta pluriennale stagionale.
La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, El Salvador, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.
Rispetto al 2018 è stato escluso il Pakistan.
Per i soggetti di cui sopra (lavoratori non comunitari stagionali), a partire dalle ore 9.00 dell’11 aprile 2019 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda (mod. C-STAG). L’invio delle stesse sarà poi possibile per via telematica a decorrere dalle ore 9.00 del 24 aprile p.v. e fino al 31 dicembre 2019.
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