Flussi d’ingresso 2018: dal 23 gennaio le richieste di nulla osta
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, di concerto con quello dell’interno, ha emanato il 17/01/2018 la consueta circolare sui Flussi d’ingresso 2018 (il DPCM 15/12/2017 ha riconfermato le 30.850 quote già previste nel 2017) che illustra le modalità operative per la presentazione delle istanze di richiesta del nulla osta evidenziando anche alcune particolarità.
In merito alle 500 quote per i cittadini stranieri che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la circolare interministeriale ricorda che gli Ispettorati territoriali del lavoro provvederanno a riscontrare sulla lista pubblicata nella home page del sistema SILEN la presenza dei nominativi dei lavoratori stranieri che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine. Solo se il riscontro è positivo allora verrà rilasciata la quota d’ingresso.
La circolare interministeriale ricorda anche che in caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro (valida come impegno all’assunzione) utilizzando il mod. Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (mod. Unilav) e dovrà rilasciarne una copia al lavoratore, che a sua volta dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.
Per quanto riguarda, invece, le conversioni di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato, come già chiarito dal Ministero del lavoro con la circolare 16.12.2016, è necessario che il rapporto di lavoro stagionale abbia avuto almeno una durata di 3 mesi, sempreché sussistano gli altri requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. In merito al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate a giornata e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.
In merito alla conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato per lavoro autonomo da altro Stato membro, la circolare interministeriale ricorda che devono essere tenute in considerazione le novità previste dal D.lgs. 81/2015 sulla disciplina delle tipologie contrattuali, con particolare riguardo alle co.co.co. e al lavoro a progetto. Infatti la regolamentazione del collaborazioni è stata completamente rivista introducendo la presunzione di subordinazione (salve alcune fattispecie tassativamente previste) quando queste si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, mentre il lavoro a progetto è stato abrogato dal 25 giugno 2015.
I soggetti interessati, dalle ore 9.00 del 18 gennaio 2018 possono scaricare il software per la precompilazione dei moduli di domanda che devono essere trasmessi per via telematica utilizzando l’ormai nota procedura presente sul sito del Ministero dell’interno a partire dalle ore 9.00 del 23 gennaio p.v. e fino al 31 dicembre 2018.
Il DPCM 17/12/2017, nell’ambito del contingente complessivo sopra ricordato, ha autorizzato anche 18.000 ingressi a favore dei cittadini extracomunitari che intendono entrare regolarmente in Italia per svolgere un lavoro subordinato stagionale, di cui 2.000 riservati alle richieste di nulla osta pluriennale stagionale.
La circolare interministeriale conferma che il lavoratore che è già entrato in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti, matura il diritto di precedenza per il rientro in Italia sempre per lavoro stagionale presso lo stesso o diverso datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Nell’ambito delle 18.000 quote, 2.000 unità sono riservate ai cittadini dei Paesi che hanno fatto ingresso in Italia per prestare lavoro stagionale per almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. Come già chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro, la collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro e non necessariamente corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente.
Inoltre viene ribadita la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
A partire dalle ore 9.00 del 24 gennaio 2018 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda per lavoro stagionale. L’invio delle stesse sarà poi possibile per via telematica a decorrere dalle ore 9.00 del 31 gennaio p.v. e fino al 31 dicembre 2018.
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