L’ANPAL, con DCS n. 10 del 26 gennaio 2023, ha diffuso il modulo per la richiesta di personale che il datore di lavoro deve inoltrare al centro per l’impiego prima di richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l’immigrazione.

L’art. 9 del DPCM 29 dicembre 2022 (c.d. Decreto Flussi 2022) ha previsto, richiamando l'art. 22 del T.U. immigrazione, che chi intende assumere una persona non comunitaria residente all'estero deve prima presentare al centro per l'impiego competente una richiesta di personale per verificare la disponibilità di lavoratori con le caratteristiche richieste e poi richiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione.

La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale si intende compiuta in uno di questi casi: se sono trascorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta senza riscontro da parte del centro per l’impiego,  se, a seguito del colloquio di selezione, e prima della richiesta di nulla osta, il datore di lavoro accerta che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è idoneo e se sono trascorsi 20 giorni lavorativi dalla richiesta, senza che i lavoratori inviati dal centro per l’impiego si siano presentati al colloquio di selezione chiesto dal datore di lavoro, né abbiano fornito un motivo giustificato per l’assenza.

In precedenza, lo stesso ANPAL (nota prot. n. 17273 del 20 dicembre 2022) aveva evidenziato che nel modulo il datore di lavoro deve indicare: la qualifica che il lavoratore ricoprirà e le mansioni, facendo riferimento alla nomenclatura e alla classificazione delle unità professionali dell’Istat, i requisiti richiesti, il luogo e l’orario di lavoro, la tipologia contrattuale che si vuole proporre, la durata del contratto di lavoro e la retribuzione prevista o i riferimenti al CCNL applicato.

Secondo l’ANPAL il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente al centro per l’impiego: l’esito del colloquio di selezione, ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta, che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l’assenza, che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è risultato idoneo al colloquio di selezione oppure che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego ha rifiutato la proposta contrattuale.

Se il centro per l’impiego, invece, entro i predetti 15 giorni lavorativi, non effettua alcuna comunicazione circa la disponibilità di lavoratori a ricoprire il ruolo ricercato, il datore di lavoro può procedere a richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l’immigrazione, considerandosi espletata la verifica dell’indisponibilità richiesta dalla norma di legge.

Infine, segnala la nota ANPAL che, al fine di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l’impiego promuoveranno approfondimenti circa le competenze e le caratteristiche professionali dei lavoratori beneficiari di NASPI e di Reddito di cittadinanza, anche a seguito dell’assessment previsto nell’ambito del Programma GOL.