Il Ministero del lavoro, congiuntamente al Ministero dell’interno e a quello delle politiche agricole, con la circolare 05/01/2022 n. 116, ha diffuso le istruzioni operative per l’inoltro delle istanze volte ad ottenere il nulla osta all’ingresso, nel limite complessivo di 69.700 quote per l’anno 2021, a favore dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale come previsto dal DPCM 21/12/2021 che sarà pubblicato sulla G.U. del 17 gennaio 2022.

La circolare ricorda che a partire dalle ore 9.00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l’applicato sul sito del Ministero dell’interno per la precompilazione dei moduli di domanda per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo che potranno essere tramessi dalle ore 9.00 del 27 gennaio 2022.

Invece le domande relative ai cittadini con i quali nel corso del 2022 entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9.00 del 1 febbraio 2022.

Tutte le domande devono essere presentate fino al 17 marzo 2022.

In merito alle istanze per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi.

Riguardo al settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE.

I lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a norma di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno dovranno convertire la patente.

L’impresa di trasporti, ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, deve essere: Iscritta all’albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, iscritta al registro elettronico nazionale e in possesso di licenza comunitaria, in corso di validità, in caso di trasporti internazionali.

La durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato di un anno. Invece, se il lavoratore è già in possesso della CQC in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.

In caso di trasporti internazionali, l’impresa dopo la comunicazione di assunzione ed il rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore, dovrà richiedere all’ITL il rilascio dell’attestato di conducente.

Riguardo alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale e in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Riguardo al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate a giornata e non a mese, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi, coperti da regolare contribuzione previdenziale.

La circolare ribadisce anche un concetto già noto relativo alle conversioni dei permessi di soggiorno in lavoro autonomo. Più precisamente dovranno essere tenute in considerazione le particolarità previste dal D.lgs. 81/2015 con particolare riguardo alle cococo, la cui disciplina è stata riformata, e ai contratti a progetto.

Al lavoro stagionale sono state riservate 42.000 quote, di cui 1.000 per le richieste di nulla osta pluriennale.

Sono invece state riservate 14.000 quote alle istanze presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro agricolo, quali CIA, Coldiretti e Confagricoltura.

Le restanti 28.000 quote saranno ripartite sulla base del fabbisogno derivante dalle consultazioni effettuate a livello locale.