Il Ministero del Lavoro, sul proprio sito internet, ha pubblicato il testo del protocollo per la semplificazione delle procedure d’ingresso in Italia dei cittadini non comunitari per motivi di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24 bis del D.Lgs. 286/1998. 

L’intesa siglata dal Ministero del lavoro ruota intorno all’articolo del TU immigrazione secondo cui la verifica dell’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di nulla osta, che un datore di lavoro intende inoltrare allo Sportello unico per l’immigrazione, sia demandata ai professionisti di cui all’art. 1 della L. 12/1979 e alle Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

Si ricorda che la congruità tiene conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall’impresa.

Se l’esito della verifica è positivo, al datore di lavoro viene rilasciata l’asseverazione che dovrà essere prodotta, unitamente alla richiesta di rilascio del nulla osta, allo Sportello Unico per l’immigrazione.

Però la stessa norma del Dlgs 286/1998, al comma 3, prevede pure che l’asseverazione non è richiesta se l’istanza di nulla osta viene presentata dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro apposito protocollo d’intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei datori di lavoro associati, dei requisiti richiesti dal legislatore.

È proprio su questo aspetto che è stato stipulato il protocollo d’intesa con validità quadriennale.

In sostanza, l’adesione dell’Organizzazione datoriale al protocollo, attraverso sottoscrizione comunicata a mezzo PEC all’indirizzo dgimmigrazione.div3@pec.lavoro.gov.it., esonera il datore di lavoro dalla presentazione dell’asseverazione.

Al fine di semplificare la procedura di verifica dei requisiti, oltre al protocollo, sul sito ministeriale, il 1° ottobre 2024 è stato pubblicato anche il modello di attestazione con le quali le Organizzazioni datoriali dichiarano che il proprio iscritto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 24-bis del TU immigrazione.

La documentazione che il datore di lavoro produce alle Organizzazioni datoriali deve essere conservata da queste ultime per un periodo non inferiore a 5 anni.

Resta salva la possibilità di revocare l’adesione al protocollo, sempre a mezzo PEC, con un preavviso di 60 giorni.