Flussi d’ingresso: dal 27 marzo l’invio delle domande
A cura della redazione
Il Ministero dell’interno, di concerto con quello del lavoro e quello dell’agricoltura, facendo seguito al DPCM 29/12/2022 sui flussi d’ingresso 2022, ha emanato il 30 gennaio 2023, la consueta circolare che illustra le modalità operative per la presentazione delle istanze di richiesta del nulla osta, evidenziando che quest’anno, il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero residente all’estero, prima di inviare l’istanza allo Sportello Unico per l’immigrazione, deve verificare presso il Centro per l’impiego competente, utilizzando un apposito modello, l’indisponibilità di lavoratori già presenti in Italia.
I soggetti interessati, dalle ore 9.00 del 30 gennaio e fino al 22 marzo 2023 potranno precompilare i moduli di domanda, dato che viene reso disponibile l’applicativo dal Ministero dell’interno. Il sistema è disponibile con orario dalle 8.00 alle 20.00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica inclusi.
Invece, dalle ore 9.00 del 27 marzo 2023, possono trasmettere le domande per via telematica utilizzando l’ormai nota procedura presente sul sito del Ministero dell’Interno.
Le istanze di nulla osta relative ai lavoratori di Paesi con i quali nel corso dell’anno entrano in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, possono invece essere trasmesse dalle ore 9 del 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. dell'accordo di cooperazione.
La novità di quest’anno, come ricordato dalla circolare interministeriale, è che il DPCM, richiamando l’art. 22 del T.U. immigrazione, prevede che il datore di lavoro interessato all’assunzione del cittadino straniero, dovrà verificare, presso il centro per l’impiego competente, prima di inoltrare la richiesta di nulla osta, l’indisponibilità di un lavoratore già presente in Italia.
Detta indisponibilità sussiste quando ricorre, alternativamente, una delle seguenti condizioni:
- assenza di riscontro da parte del centro per l’impiego decorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta del personale da parte del datore di lavoro;
- non idoneità del lavoratore;
- mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito della convocazione dei lavoratori inviati dal centro per l’impiego, al colloquio di selezione, decorsi 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta del personale da parte del datore di lavoro.
A tal fine, dovrà essere allegata all’istanza di nulla osta al lavoro, da parte del datore di lavoro, un’autocertificazione attestante la verifica dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.
La verifica dell’indisponibilità non è richiesta ai fini dell’inoltro dell’istanza di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero, né per le istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato percorsi di formazione all’estero. Infatti tali lavoratori conseguono un diritto di prelazione ai fini dell’ingresso in Italia.
La circolare interministeriale ricorda che continua a trovare applicazione il criterio secondo cui, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato telematicamente anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane del Paese di origine dello straniero che, nell’arco di 20 giorni dalla relativa domanda, rilasceranno il visto d’ingresso.
Inoltre, viene ricordato che l’ITL non è più tenuto ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non; mentre rimane imprescindibile per le conversioni.
Infatti, a norma del DL 73/2022 (L. 122/2022) le predette verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale, già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
In caso di esito positivo di dette verifiche, gli stessi professionisti rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall’INL con la circolare 3/2022), che sarà allegata all’istanza di nulla osta al lavoro.
Invece l’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocollo d’intesa con il Ministero del lavoro.
Si ricorda infine che il DPCM 29/12/2022 ha autorizzato 44.000 (nel 2021 erano 42.000) ingressi a favore dei cittadini extracomunitari che intendono entrare regolarmente in Italia per svolgere un lavoro subordinato stagionale, di cui 1.500 (1.000 nel 2021) riservati alle richieste di nulla osta pluriennale stagionale.
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