Sulla G.U. n. 21/2023 è stato pubblicato il DPCM 29/12/2022 che ha fissato in 82.705 (nel 2021 erano 69.700) le quote d’ingresso in Italia, per l’anno 2022, degli stranieri per lavoro autonomo e subordinato, comprese le conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti dai cittadini non comunitari presenti sul territorio italiano e gli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

Il Ministero dell’interno, di concerto con quello del lavoro e quello dell’agricoltura, ha emanato il 30 gennaio 2023, la consueta circolare che illustra le modalità operative per la presentazione delle istanze di richiesta del nulla osta, evidenziando che quest’anno, il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero residente all’estero, prima di inviare l’istanza di nulla osta allo Sportello Unico per l’immigrazione, deve verificare presso il Centro per l’impiego competente, utilizzando un apposito modello, l’indisponibilità di lavoratori già presenti in Italia. Quindi sono se non ci sono lavoratori disponibili a ricoprire il ruolo richiesto è possibile presentare istanza di nulla osta. Ad ogni modo si ritornerà sulla novità più avanti quando si tratterà la procedura di invio delle istanze.

La circolare interministeriale ribadisce (richiamando la circolare n. 3738/2018) che l’accesso al sistema per l’invio delle istanze avviene esclusivamente tramite SPID. Pertanto gli interessati devono registrarsi presso un ID provider tra quelli già individuati e rinvenibili sul sito dell’AGID.

LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO

Gli ingressi - Per quanto riguarda gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo, il contingente pari a 38.705 quote è ripartito secondo le indicazioni che seguono.

Sono previste 1.000 (nel 2021 erano 100) quote per i cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 286/1998. La circolare interministeriale ricorda che gli Ispettorati territoriali del lavoro provvederanno a riscontrare sulla lista pubblicata nella home page del sistema SILEN la presenza dei nominativi dei lavoratori stranieri che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine. Solo se il riscontro è positivo allora verrà rilasciata la quota d’ingresso.

Confermate, invece, le 100 quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza (genitori, nonni e bisnonni), residenti in Venezuela. A differenza di qualche anno fa il provvedimento non prevedi più Argentina, Uruguay e Brasile.

Rispetto al 2021 sono aumentate le quote per gli ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero. Inoltre, a questi settori sono stati aggiunti quelli della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.

Più precisamente si è passati da 20.000 a 30.105 ingressi riservati a tal fine.

Gli stranieri però devono provenire da Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria così ripartiti:

- 24.105 (nel 2021 erano solo 17.000) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. Novità di quest’anno è l’inserimento in elenco dei georgiani e peruviani.

- 6.000 (nel 2021 erano 3.000) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Come gli scorsi anni è consentito anche l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo. Le quote destinate sono 500, pari quindi a quelle del 2021.

Più precisamente, secondo l’art. 5 del DPCM 21/12/2021 si tratta di: imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di 3 nuovi posti di lavoro; liberi professionisti che intendono esercitare professioni non regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11/05/2011 n.850; artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati in presenza dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 11/05/2011 n.850; cittadini stranieri che intendono costituire imprese start up innovative ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Le conversioni – Anche per il 2022 il DPCM sui flussi d’ingresso riserva un certo numero di quote alle conversioni.

Più precisamente sono 7.000 (confermate quelle del 2021) le quote che vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato o lavoro autonomo il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. Le quote sono così ripartite:

- 4.400 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

- 2.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

- 200 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

- 370 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;

- 30 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

La circolare interministeriale ricorda che in caso di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per l’immigrazione, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro (valida come impegno all’assunzione) utilizzando il modello ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione (mod. Unilav) e dovrà rilasciarne una copia al lavoratore, che a sua volta dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato da inoltrare alla Questura competente.

Per quanto riguarda, invece, le conversioni di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (mod. VB), come già chiarito dal Ministero del lavoro con la circolare 16.12.2016, è necessario che il rapporto di lavoro stagionale abbia avuto almeno una durata di 3 mesi, sempreché sussistano gli altri requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. In merito al settore agricolo, le cui prestazioni lavorative dei lavoratori stagionali sono effettuate a giornata e non a mesi, ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

In merito alla conversione in lavoro autonomo del permesso di soggiorno da studio, tirocinio e/o formazione professionale e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato UE, la circolare interministeriale ricorda che devono essere tenute in considerazione le novità previste dal D.lgs. 81/2015 sulla disciplina delle tipologie contrattuali, con particolare riguardo alle co.co.co. e al lavoro a progetto. Infatti la regolamentazione delle collaborazioni è stata completamente rivista introducendo la presunzione di subordinazione (salve alcune fattispecie tassativamente previste) quando queste si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. La presunzione trova applicazione anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate mediante piattaforme anche digitali. Mentre il lavoro a progetto è stato abrogato dal 25 giugno 2015. 

La procedura - I soggetti interessati, dalle ore 9.00 del 30 gennaio e fino al 22 marzo 2023 potranno precompilare i moduli di domanda, dato che viene reso disponibile l’applicativo dal Ministero dell’interno. Il sistema è disponibile con orario dalle 8.00 alle 20.00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica inclusi.

Invece, dalle ore 9.00 del 27 marzo 2023, possono trasmettere le domande per via telematica utilizzando l’ormai nota procedura presente sul sito del Ministero dell’Interno.

Le istanze di nulla osta relative ai lavoratori di Paesi con i quali nel corso dell’anno entrano in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria, possono invece essere trasmesse a partire dalle ore 9 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. dell'accordo di cooperazione.

E’ possibile inviare l’istanza direttamente oppure avvalendosi dell’assistenza delle associazioni e dei patronati. In quest’ultimo caso il programma gestirà gli invii in maniera singola, domanda per domanda, e non a pacchetto. Quindi se si spediscono più domande con un solo invio, la procedura gestirà l’inoltro come se fossero una serie di singole spedizioni in base all’ordine di compilazione.

Le domande verranno trattate invece sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

Si evidenzia che il DPCM, richiamando l’art. 22 del T.U. immigrazione, prevede che il datore di lavoro interessato all’assunzione del cittadino straniero, dovrà verificare, presso il centro per l’impiego competente, prima di inoltrare la richiesta di nulla osta, l’indisponibilità di un lavoratore già presente in Italia.

Detta indisponibilità sussiste quando ricorre, alternativamente, una delle seguenti condizioni:

-       assenza di riscontro da parte del centro per l’impiego decorsi 15 giorni lavorativi dalla richiesta del personale da parte del datore di lavoro;

-       non idoneità del lavoratore;

-       mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito della convocazione dei lavoratori inviati dal centro per l’impiego, al colloquio di selezione, decorsi 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta del personale da parte del datore di lavoro.

 

A tal fine, dovrà essere allegata all’istanza di nulla osta al lavoro, da parte del datore di lavoro, un’autocertificazione attestante la verifica dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale. Il modello dell’autocertificazione che il datore di lavoro deve utilizzare è disponibile sul portale del Ministero del lavoro.

Si ricorda che l’ANPAL, con DCS n. 10 del 26 gennaio 2023, ha diffuso il modulo per la richiesta di personale che il datore di lavoro deve inoltrare al centro per l’impiego prima di richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l’immigrazione.

In precedenza, lo stesso ANPAL (nota prot. n. 17273 del 20 dicembre 2022) aveva evidenziato che nel modulo il datore di lavoro deve indicare: la qualifica che il lavoratore ricoprirà e le mansioni, facendo riferimento alla nomenclatura e alla classificazione delle unità professionali dell’Istat, i requisiti richiesti, il luogo e l’orario di lavoro, la tipologia contrattuale che si vuole proporre, la durata del contratto di lavoro e la retribuzione prevista o i riferimenti al CCNL applicato.

Secondo l’ANPAL il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente al centro per l’impiego: l’esito del colloquio di selezione, ogni informazione utile ai fini della gestione della richiesta, che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non si è presentato al colloquio di selezione, né ha fornito un motivo giustificato per l’assenza, che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego non è risultato idoneo al colloquio di selezione oppure che il lavoratore inviato dal centro per l’impiego ha rifiutato la proposta contrattuale.

Se il centro per l’impiego, invece, entro i predetti 15 giorni lavorativi, non effettua alcuna comunicazione circa la disponibilità di lavoratori a ricoprire il ruolo ricercato, il datore di lavoro può procedere a richiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l’immigrazione, considerandosi espletata la verifica dell’indisponibilità richiesta dalla norma di legge.

Infine, segnala la nota ANPAL che, al fine di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, i centri per l’impiego promuoveranno approfondimenti circa le competenze e le caratteristiche professionali dei lavoratori beneficiari di NASPI e di Reddito di cittadinanza, anche a seguito dell’assessment previsto nell’ambito del Programma GOL.

La verifica dell’indisponibilità non è richiesta ai fini dell’inoltro dell’istanza di nulla osta al lavoro per l’ingresso di lavoratori stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero, né per le istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato percorsi di formazione all’estero. Infatti tali lavoratori conseguono un diritto di prelazione ai fini dell’ingresso in Italia.

La circolare interministeriale ricorda che continua a trovare applicazione il criterio secondo cui, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato telematicamente anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane del Paese di origine dello straniero che, nell’arco di 20 giorni dalla relativa domanda, rilasceranno il visto d’ingresso.

Inoltre, viene ricordato che l’ITL non è più tenuto ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non; mentre rimane imprescindibile per le conversioni.

Infatti, a norma del DL 73/2022 (L. 122/2022) le predette verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato, anche stagionale, già rimesse agli Ispettorati del lavoro sono demandate, in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, in quelli degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

In caso di esito positivo di dette verifiche, gli stessi professionisti rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall’INL con la circolare 3/2022), che sarà allegata all’istanza di nulla osta al lavoro.

Invece l’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocollo d’intesa con il Ministero del lavoro.

Settore autotrasporto merci per conto terzi - Riguardo al settore dell’autotrasporto merci conto terzi, l’istanza di nulla osta è ammessa soltanto in favore dei lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini di uno dei Paesi evidenziati all’inizio, che rilasciano patenti di guida equipollenti convertibili in base ai vigenti accordi di reciprocità. Attualmente però detti accordi sussistono solo con: Albania, Algeria, Marocco, Moldavia, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia e Ucraina.

Tali lavoratori, titolari di una patente di guida non comunitaria di categoria CE ed in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), potranno condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano, a nome di impresa che effettua trasporti in conto terzi, fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Trascorso un anno, è necessario convertire la patente.

L’impresa che effettua trasporti, ai fini della presentazione della relativa istanza di nulla osta, deve essere: iscritta all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (di cui alla Legge n.298/74) della provincia di appartenenza, iscritta al Registro Elettronico nazionale (R.E.N.) di cui al Regolamento CE n. 1071/2009 e in possesso di licenza comunitaria in corso di validità, in caso di trasporti internazionali. La durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato della durata massima di un anno. Se, invece, il lavoratore è già in possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), in corso di validità, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.

 

LAVORO STAGIONALE

Il DPCM 29/12/2022 ha autorizzato 44.000 (nel 2021 erano 42.000) ingressi a favore dei cittadini extracomunitari che intendono entrare regolarmente in Italia per svolgere un lavoro subordinato stagionale, di cui 1.500 (1.000 nel 2021) riservati alle richieste di nulla osta pluriennale stagionale.

La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Georgia, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

La circolare interministeriale conferma che il lavoratore che è già entrato in Italia per lavoro stagionale almeno una volta nei 5 anni precedenti, matura il diritto di precedenza per il rientro in Italia sempre per lavoro stagionale presso lo stesso o diverso datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Permesso pluriennale - Nell’ambito delle 44.000 quote, 1.500 unità sono riservate ai cittadini dei Paesi che hanno fatto ingresso in Italia per prestare lavoro stagionale per almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.  Come chiarito dalla circolare interministeriale, la collocazione temporale sarà determinata sulla base del contratto di soggiorno per lavoro offerto dal datore di lavoro e non necessariamente corrispondente a quella usufruita dal lavoratore nel periodo precedente.

Inoltre viene ribadita la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, nonché l’adempimento dell’obbligo della comunicazione obbligatoria di assunzione contestuale alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Invio e trattazione delle domande – A differenza del 2021 non è più prevista una data riservata al lavoro stagionale per l’invio delle istanze. Pertanto anche per questo ambito, dalle ore 9.00 del 27 marzo 2023, possono essere trasmettere le domande per via telematica utilizzando l’ormai nota procedura presente sul sito del Ministero dell’Interno. Anche per l’invio dei mod. C-Stag è necessario essere in possesso dell’identità SPID come evidenziato all’inizio.

Al fine di contrastare l’intermediazione illecita di manodopera nel settore agricolo, viene replicato quanto previsto in via sperimentale per l’anno 2021. Più precisamente 22.000 quote delle 44.000 per lavoro stagionale, vengono riservate per le istanze presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali: CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).

Le associazioni datoriali non si limiteranno all’inoltro delle istanze per conto del datore di lavoro, ma procederanno anche alla trasmissione dell’eventuale documentazione richiesta dallo Sportello Unico ad integrazione di quanto dichiarato e, con apposita delega datoriale, alla successiva stipula del contratto di soggiorno con attivazione della comunicazione obbligatoria di assunzione. Copia di detta comunicazione verrà data al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

L’AVVIO DELLE START UP

Come ricordato sopra 500 quote sono riservate all’ingresso per lavoro autonomo a particolari categorie di soggetti, tra i quali i cittadini stranieri che intendono costituire imprese start up innovative ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

A tal fine sono state predisposte dal Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell’interno e quello del lavoro, le linee guida che devono essere osservate per ottenere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo da utilizzare per l’avvio della start up innovativa.

Inoltre il Ministero dell’interno ha messo a disposizione sul proprio sito internet anche i modelli di candidatura che devono essere utilizzati dai soggetti interessati ad avviare una start up.

La procedura per ottenere il nulla osta è strutturata su tre fasi:

Fase 1: invio della candidatura. Il cittadino straniero invia all’indirizzo italiastartupvisa@mise.gov.it un modulo di candidatura compilato e l’attestazione riguardante il possesso di una disponibilità finanziaria non inferiore a 50.000 euro, da impiegare per la costituzione della nuova startup innovativa, unitamente al passaporto. Il modulo e la dimostrazione di risorse finanziarie possono essere compilati sia in italiano che in inglese. Il controllo formale sulla documentazione inviata è eseguito dalla Segreteria del programma Italia Startup Visa, costituita presso la Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI del MISE.

- Fase 2: valutazione di merito. Concluso il controllo preliminare, la fase istruttoria prosegue con l’invio della documentazione all’organo preposto per la valutazione, il Comitato tecnico Italia Startup Visa (Comitato ISV), composto da esponenti delle principali organizzazioni dell’ecosistema nazionale dell’innovazione. Entro 30 giorni dall’invio della candidatura, acquisita dalla Questura competente la certificazione dell’insussistenza di elementi che impediscano l’ingresso in Italia del richiedente visto, il Comitato comunica al candidato il risultato della valutazione: in caso di esito positivo, il candidato riceve via posta elettronica un Nulla Osta al visto per lavoro autonomo finalizzato alla costituzione di una startup innovativa (Nulla Osta ISV).

- Fase 3: rilascio del visto. Entro tre mesi dall’invio del Nulla Osta, il candidato si presenta alla sede diplomatico-consolare italiana competente per territorio per ritirare il suo visto per lavoro autonomo startup, della durata di un anno.