Flussi 2014: possibile l'ingresso anche per dar vita ad una start up innovativa
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 16/01/2015 n. 380, facendo seguito alla pubblicazione sulla G.U. n. 300/2014 del DPCM 11/12/2014 che ha fissato in 17.850 quote, i flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale per l’anno 2014, ha ricordato (richiamando le precisazioni della circolare congiunta Min. lavoro – interno del 22 dicembre u.s.) che i cittadini stranieri potranno fare ingresso in Italia oppure richiedere la conversione del permesso di soggiorno di cui risultano già titolari anche per avviare una start up innovativa.
In quest’ultimo caso lo straniero dovrà richiedere al Comitato tecnico Italia Startup Visa il nulla osta secondo le modalità delle linee guida predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con Il Ministero degli Affari Esteri. Contestualmente dovrà esibire allo Sportello Unico per l'Immigrazione la certificazione di nulla osta rilasciata dal predetto Comitato, il quale, nel caso di conversione, non dovrà richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio in quanto gli accertamenti di competenza verranno effettuati dall'Ufficio Immigrazione nel corso dell'istruttoria preliminare all'emissione del corrispondente permesso di soggiorno. Questa certificazione sostituisce quella della Camera di Commercio di cui all'art. 39 c.3 del DLgs 286/1998.
L’Istituto previdenziale ricorda inoltre che la quota complessiva pari a 17.850 ingressi è così ripartita:
- 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- 2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
- 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
- 4.050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 6.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 1.050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
- 1.000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
- 250 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Nell’ambito della quota complessiva di 17.850 unità sono, infine, anche ricomprese le 2.000 unità già prevista dall’articolo 2 del DPCM 12/03/2014 per l’ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all’Expo di Milano 2015.
Le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet sito https://nullaostalavoro.interno.it) dalle ore 9.00 del 30 dicembre 2014 e fino al 30 agosto 2015.
Per le domande di conversione in lavoro subordinato, il lavoratore, al momento di convocazione presso lo Sportello Unico, dovrà presentare la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro, valida come impegno all’assunzione da parte dello stesso datore di lavoro, utilizzando il modello Q ricevuto insieme alla lettera di convocazione. Successivamente il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione secondo le norme vigenti e a darne copia al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato. Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato è possibile convertire il permesso di soggiorno anche in occasione del primo ingresso del lavoratore stagionale senza che sia necessario il preventivo rientro dello stesso nel proprio Paese di origine.
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