Flussi 2014: conversioni dei permessi per lavoro stagionale
A cura della redazione

Come si ricorderà delle 17.850 quote previste per l’anno 2014 dal suddetto Decreto flussi, 12.350 quote sono state riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato o in lavoro autonomo il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo.
Di queste ultime quote, 4.050 sono state riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.
La conversione è particolarmente interessante per lo straniero per due motivi: da un lato perché il permesso di soggiorno per lavoro stagionale ha una durata limitata solo a 9 mesi (contro i 2 anni del permesso per lavoro subordinato, rinnovabile), decorsi i quali il cittadino extracomunitario è tenuto a lasciare l’Italia e a ritornare nel Paese di origine e dall’altro lato perché il permesso di soggiorno per lavoro subordinato consente di svolgere l’attività in qualsiasi ambito e quindi non solo lavoro prettamente stagionale.
Come ricordato all’inizio, il Ministero del lavoro, richiama la circolare del 22/12/2014 nella quale era stato evidenziato che se la conversione riguarda un permesso di soggiorno stagionale in uno per lavoro subordinato, utilizzando il mod. VB, la stessa può essere effettuata anche se si tratta di primo ingresso in Italia da parte dello straniero, senza quindi che sia necessario il rientro nel proprio Paese di origine.
Questo significa che possono fruire delle quote riservate a questo tipo di conversioni dei permessi di soggiorno anche i lavoratori stranieri che hanno ottenuto nella primavera del 2014 il permesso per lavoro stagionale beneficiando dei flussi fissati con il DPCM 12/03/2014.
Poiché le DTL hanno verificato che molti datori di lavoro utilizzano la procedura di ingresso per lavoro stagionale solo al fine di velocizzare l’iter per far ottenere allo straniero, occupato presso di loro, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ma in effetti quest’ultimo non viene occupato in attività stagionali se non per un esiguo numero di giornate, il Ministero del lavoro ha precisato che la conversione potrà essere autorizzata soltanto se risultano soddisfatte alcune condizioni, che accorpando le varie indicazioni fornite nei diversi interventi fatti con le circolari ministeriali possono essere così riassunte:
-Il lavoratore straniero deve essere stato effettivamente assunto in occasione dell’ingresso per lavoro stagionale. Questa condizione verrà verificata riscontrando l’esistenza dell’idonea comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego (mod. Unilav);
-Il nuovo rapporto potrà essere instaurato soltanto dopo aver svolto un periodo lavorativo stagionale di durata non inferiore a 3 mesi, a prescindere dalla scadenza indicata nel nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione. Questa condizione viene provata tramite riscontro sia della comunicazione obbligatoria di assunzione, che dei dati relativi ai pagamenti contributivi agli enti competenti (si ritiene INPS e INAIL) effettuati a favore del lavoratore nel periodo di occupazione.
-La conversione va richiesta prima che scada il permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
-Sussiste la congruità delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in rapporto alla sua capacità economica. La condizione viene verificata osservando le informazioni contenute nel mod. Q.
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