Flussi 2010 stagionali: chiarimenti sul rilascio del permesso per lavoro autonomo
A cura della redazione
Il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 3064 dell’11 maggio 2010, ha fornito le istruzioni operative per la trattazione delle domande di visto per le due specifiche tipologie (lavoro subordinato stagionale e lavoro autonomo) d’ingresso legate al decreto flussi 2010.
Per ciò che concerne il lavoro subordinato stagionale, gli 80.000 ingressi autorizzati riguardano lavoratori extracomunitari:
- di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka ed Ucraina;
- di Paesi che hanno sottoscritto, o stanno per sottoscrivere, accordi di cooperazione in materia migratoria (Tunisia, Albania, Marocco, Moldova ed Egitto);
- stranieri già titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009.
In proposito, si ricorda, il visto d’ingresso può essere rilasciato esclusivamente in presenza dello specifico nulla osta telematico nominativo, inviato direttamente dal competente Sportello Unico per l’Immigrazione attraverso la Rete Mondiale Visti (RMV).
Per quanto riguarda il lavoro autonomo, i 4.000 ingressi autorizzati sono ripartiti in:
- 1500 unità destinate alle conversioni di permessi di soggiorno già rilasciati;
- 2.500 unità (di cui 1.000 riservate ai cittadini libici) destinate al rilascio di nuovi visti d’ingresso, che devono intendersi riservati esclusivamente ad imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana, liberi professionisti, soci ed amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici privati, artigiani provenienti da paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.
A tal proposito, il Ministero ha sottolineato che:
- è escluso il rilascio del visto per lavoro autonomo ai titolari di contratti di collaborazione (coordinata e continuativa ovvero a progetto);
- il rilascio del visto d’ingresso per lavoro autonomo in favore di soci amministratori di società o di titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo può avvenire solo qualora la società di destinazione del lavoratore in Italia risulti attiva nel nostro Paese da almeno 3 anni.
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