In occasione della pubblicazione sulla G.U. n. 279 del 30/11/2007 del DPCM 30/10/2007 sui Flussi 2007 il Ministero dell'interno con la circolare 30/11/2007 prot. n. 5257 ed il Ministero della solidarietà sociale con la circolare 30/11/2007 n.1, hanno  fornito ulteriori precisazioni e chiarimenti dopo le prime istruzioni impartite con la circolare 8/11/2007 n.23.
Una prima novità riguarda i termini per l'invio delle domande (che possono essere presentate fino al 30 maggio 2008, ossia fino a 6 mesi dopo la pubblicazione del DPCM sulla G.U. ).

Più precisamente secondo il decreto potevano essere inviate solo le domande per colf e bandanti (il 18 dicembre) e quelle per lavoro subordinato non stagionale (21 dicembre) per i cittadini stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria.
Adesso invece secondo la circolare 5257/2007 nella giornata del 18 diecembre è possibile inviare anche domande riguardanti i soggetti per i quali il DPCM aveva previsto l'invio il 15 dicembre e che per qualsiasi motivo (soprattutto di natura tecnica) non sono state inviate nella data prestabilita dal decreto. Inoltre nella giornata del 21 possono essere inviate non solo le domande per lavoro subordinato per i soggetti che non appartengono alla categoria delle c.d. "nazionalità riservatarie" . ma anche quelle che dovevano essere inviate il 15 ed il 18 dicembre e per qualsiasi motivo non sono state spedite. A questo si è aggiunto il fatto che la data del 21 dicembre può essere utilizzata anche per l'invio di tutte le altre istanze soggette a quote-flussi (lavoro autonomo, lavoratori formati all'estero, ecc.), comprese le istanze di conversione del permesso di soggiorno da studio, tirocinio o da lavoro stagionale per tutte le nazionalità.
Si ricorda che l'invio nelle diverse giornate deve avvenire a partire dalle ore 8,00 del mattino. A tal fine il Ministero precisa che l'orario di riferimento del sistema è sincronizzato con il time server dell'istituto Elettronico Nazionale Galileo Ferraris di Torino.

La retribuzione del lavoratore straniero
Lo scorso anno i datori di lavoro che compilavano le domande per il rilascio del nulla osta all'ingresso (Flussi 2006) erano tenuti ad indicare anche la retribuzione mensile lorda che doveva rispettare i minimi retributivi previsti dal CCNL applicato dall'azienda o quello per il lavoro domestico, con l'avvertenza che detto importo non poteva essere inferiore all'assegno sociale.
La grande novità per i flussi del 2007 evidenziata dal Ministero dell'interno con la circolare 23/2007 è stata l'eliminazione di questa incombenza per il datore di lavoro. Più precisamente nella domanda telematica non deve più essere indicata la retribuzione perché questa viene fissata dalla DPL. In sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno (se la domanda viene accolta) da parte del datore di lavoro quest'ultimo può accettare l'importo proposto dalla DPL oppure offrire un salario più elevato. Sicuramente non è possibile scendere sotto la soglia fissata dagli uffici ministeriali.
Adesso con la circolare 5257/2007 il Ministero dell'interno ritorna sui suoi passi precisando che l'indicazione dell'importo della retribuzione da corrispondere al lavoratore non verrà inserita dalla DPL e quindi anche il contratto di soggiorno manterrà il generale richiamo agli importi previsti dai CCNL. Non appare chiaro se l'obbligo di indicare la retribuzione mensile lorda sia ritornato sui datori di lavoro oppure venga assegnato automaticamente dal sistema prendendo come parametri il livello di inquadramento, la mansione assegnata al cittadino extracomunitario ed il CCNL applicato dall'azienda (o dal datore di lavoro domestico).

Ripartizione delle quote
La circolare 1/2007 dispone anche il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle quote d'ingresso per l'anno 2007, ricordano che 12.600 ingressi non vengono ripartiti, ma restano a disposizione a livello nazionale e sono destinati sia per l'avvio di progetti speciali nell'ambito di forme di collaborazione internazionale sia per far fronte alle esigenze di eventuali aggiustamenti, dato che il riparto avviene prima dell'invio delle istanze agli Sportelli Unici per l'immigrazione.
Inoltre le quote d'ingresso riservate ai lavoratori formati all'estero, ai lavoratori nel settore della pesca marittima, ai conducenti muniti di patente europea per il settore dell'autotrasporto e della movimentazione di merci, ai cittadini somali e ai lavoratori di origine italiana non vengono ripartite a livello territoriale. Verranno assegnate ai diversi Sportelli Unici per l'immigrazione sulla base delle specifiche richieste presentate.