L’INPS, con la circolare 03/02/2023 n. 14, ha diffuso i soli importi massimi mensili per i trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2023.

Per i trattamenti di CIGO, CISOA, CIGS e l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS l’importo lordo mensile è pari a 1.321,53 euro che diventa 1.244,36 al netto della riduzione di cui all’art. 26 della L. 41/1986 pari al 5,84%.

Invece, per i trattamenti concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, l’importo è pari a euro 1.585,84 (lordo) ed euro 1.493,23 (netto).

L’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo Credito varia da 1.306,75 euro a 1.902,81 euro in relazione alla retribuzione mensile lorda (inferiore a 2.406,02 euro oppure superiore a 3.803,33 euro), mentre l’assegno emergenziale va da 2.691,44 euro a 4.243,50 euro.

L’assegno emergenziale per il Fondo Credito Cooperativo va da euro 2.581,40 euro a 4.038,31 euro, sempre parametrato alla fascia retributiva.

L’indennità NASPI, DIS-coll e ALAS (la disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo) è pari a 1.470,99 euro. Invece l’importo della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione è pari a 1.352,19 euro.

La disoccupazione agricola, da liquidare nel 2023, fa riferimento ai periodi di attività svolti nel corso del 2022. Quindi trovano applicazione, per il principio di competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno pari a: 1.1222,51.

Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento dell’ISCRO nel 2023 è pari a 8.972,04 euro. L’indennità quindi non può essere di importo inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.

Infine è pari a 656,44 euro l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utile a carico del Fondo sociale occupazione e formazione.