L’INPS, con la circolare 16/02/2022 n. 26, ha diffuso i soli importi massimi mensili per i trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dei trattamenti di disoccupazione NASpI, DIS-COLL e ALAS, dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività socialmente utili relativi all’anno 2022.

Da quest’anno, infatti, non ci sono più gli importi minimi. Ciò è dovuto, come si ricorderà, per effetto della Legge di Bilancio 2022 che ha previsto, per i trattamenti relativi ai periodi di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il superamento dei due massimali per fasce retributive in vigore fino al 2021 (questi continuano ad operare per gli ammortizzatori iniziati lo scorso anno e ancora in essere nel 2022), introducendo un unico massimale, ossia quello più alto, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione ISTAT.

Per i trattamenti di CIGO, CISOA, CIGS e l’assegno di integrazione salariale erogato dal FIS l’importo lordo mensile è pari a 1.222,51 euro che diventa 1.151,12 al netto della riduzione di cui all’art. 26 della L. 41/1986 pari al 5,84%.

Invece, per i trattamenti concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, l’importo è pari a euro 1.467,01 (lordo) ed euro 1.381,34 (netto).

L’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo Credito varia da 1.208,83 euro a 1.760,23 euro in relazione alla retribuzione mensile lorda (inferiore a 2.25,74 euro oppure superiore a 3.518,34 euro), mentre l’assegno emergenziale va da 2.489,77 euro a 3.925,53 euro.

L’assegno emergenziale per il Fondo Credito Cooperativo va da euro 2.387,97 euro a 3.735,72 euro, sempre parametrato alla fascia retributiva.

L’indennità NASPI, DIS-coll e ALAS (la disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo) è pari a 1.360,77 euro. Invece l’importo della retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione è pari a 1.250,87 euro.

La disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel 2022, fa riferimento ai periodi di attività svolti nel corso del 2021. Quindi trovano applicazione, per il principio di competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno pari a: 1.199,72 euro (massimale più alto) e 998,18 euro (massimale più basso).

Il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento dell’ISCRO nel 2022 è pari a 8.299,76 euro. L’indennità quindi non può essere di importo inferiore a 254,75 euro e non può superare l’importo di 815,20 euro.

Infine è pari a 607,25 euro l’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utile a carico del Fondo sociale occupazione e formazione.