L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25E del 19 giugno 2012, ha fornito le risposte ad alcuni quesiti posti dalla stampa specializzata, in materia fiscale. In breve, si riassumono, di seguito, quelle più interessanti che riguardano il mondo del lavoro.
Per ciò che concerne il regime fiscale di vantaggio, introdotto dall’art. 27 del DL 98/2011, per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che detto regime si applica a condizione che “il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare”. Si ritiene, tenuto conto della lettera della norma, che il limite, previsto per l’applicazione del regime fiscale di vantaggio, debba intendersi riferito al periodo di effettivo svolgimento dell’attività precedente e non al periodo di imposta.
In materia di reddito d’impresa, l’Agenzia ha precisato, inoltre, che:
- la concessione in uso dell’autovettura ad amministratore/socio che sia anche dipendente della società, configurando un fringe benefit, non rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 67, comma 1, lettera h-ter del TUIR(“reddito diverso”), ma resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all’articolo 51 del TUIR;
- i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci;
- per i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci, così come per ogni altro bene concesso in godimento, vanno comunicati anzitutto quelli concretizzati nel periodo d’imposta 2011 (provvedimento 16.11.2011). In sede di prima applicazione, vanno, altresì, comunicati i finanziamenti ed i versamenti che, pur realizzati in precedenti periodi d’imposta, risultano ancora in essere nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011;
-    l’art. 2, comma 36-terdecies, del DL n. 138/2011 (L. n. 148/2011) ha introdotto, all’art. 67, comma 1, lettera h-ter, una nuova fattispecie di reddito diverso, costituita dalla “differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore”. Al riguardo si conferma che per “valore di mercato” del diritto di godimento deve intendersi il valore normale determinato ai sensi del comma 3 dell’art. 9 del TUIR, corrispondente al “ (…) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi”;
-    l’art. 2, comma 1, del DL n. 201/2011 ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2012, la deduzione analitica dalle imposte sui redditi per “un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive (…) relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti (…)”. La disposizione in esame vuol consentire di dedurre, nell’ambito dell’IRES o dell’IRPEF, quota parte dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato che non sono ordinariamente deducibili in base alla normativa dell’IRAP.
Ciò considerato, si ritiene che la norma trovi applicazione anche in presenza di oneri sostenuti per gli amministratori e i collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente dall’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR.
Per quanto riguarda la definizione delle sanzioni in caso di procedimento di adesione negativo, l’Agenzia ha specificato che il comma 2 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997 ammette la definizione, in maniera agevolata, delle sole sanzioni, con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. A seguito delle modifiche introdotte dalla lettera b) del comma 29 dell’art. 23 del DL n. 98/2011, l’irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, contestualmente all’avviso di accertamento o di rettifica, ai sensi del comma 1 dell’art. 17 del D.Lgs. n. 472/1997, non è più rimessa alla facoltà dell’ufficio, ma diventa procedimento ordinario e obbligatorio. Il termine di proposizione del ricorso è, pertanto, riferito sia all’avviso di accertamento del tributo sia all’irrogazione contestuale delle relative sanzioni. Il comma 2 dell’art. 17 in esame non prevede, quale causa di preclusione alla definizione agevolata, la formulazione dell’istanza di adesione così come prevista in caso di omessa impugnazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997. Si ritiene, pertanto, che, stante il rinvio operato dall'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 ai termini di proposizione del ricorso, anche nell’ipotesi in cui il procedimento di accertamento con adesione si concluda negativamente, il contribuente potrà continuare a beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni, a condizione che effettui il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso.