Fisco, l'accertamento preventivo solo in presenza di carichi di famiglia o eccedenze d'imposta
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10E del 14maggio 2014, ha fornito alcune risposte, in materia fiscale, alla domande poste dalla stampa specializzata.
Tra gli argomenti di maggiore interesse per datori di lavoro e dipendenti, si segnalano i seguenti:
1) Reddito d’impresa:
- anche se classificate tra i componenti straordinari di reddito, le sopravvenienze attive e passive relative a cespiti persi a causa di un evento calamitoso, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP;
- i maggiori valori che, per qualunque motivo, sono imputati in aumento dell’onere sostenuto per l’acquisto di beni merce, valutati a costo specifico, sono da considerarsi fiscalmente neutrali;
- per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, la deduzione dei canoni di leasing relativi a contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito delle modifiche recate al comma 7 dell’art. 102 del TUIR dall’art. 1, comma 162, della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), deve avvenire in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento (2 anni).
2) Imu:
- per gli immobili utilizzati promiscuamente da imprese e professionisti non è possibile invocare la deducibilità del 50% della quota Imu deducibile (30% per il 2013, 20% per il 2014);
- ai fini della determinazione del reddito d’impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente. Pertanto, un’eventuale IMU 2012 versata tardivamente nel 2013 è indeducibile, trattandosi di un costo di competenza del periodo di imposta 2012.
3) Compensazioni e crediti d’imposta:
- il limite dei 15.000 euro oltre il quale scatta l’obbligo del visto di conformità (art. 1, comma 574, Legge di Stabilità 2014) riguarda esclusivamente la “compensazione orizzontale” dei crediti fiscali. Detto limite è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione;
- le compensazioni di crediti da imposte dirette e Irap superiori a 15mila euro dal 2014 (diversamente da quanto previsto per le compensazioni Iva) possono avvenire anche prima di presentare il modello dichiarativo certificato.
4) Detrazioni d’imposta e rimborsi:
- a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate con il modello 730/2014, al fine di contrastare indebiti rimborsi da parte dei sostituti d’imposta nell’ambito dell’assistenza fiscale e dei rimborsi effettuati dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti privi di sostituto d’imposta ammessi alla presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730 ai sensi dell’art. 51bis del DL 69/2013 (L. 98/2013), l’Agenzia delle Entrate è tenuta ad effettuare controlli preventivi, anche documentali, sui rimborsi complessivamente superiori a 4.000 euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
5) Cud:
- il modello Cud non può essere considerato una dichiarazione validamente presentata. Pertanto, nel caso in cui il contribuente titolare di un Cud abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato a tale adempimento per aver prodotto oltre che un reddito di lavoro dipendente anche altri redditi, la decadenza dal potere di accertamento non potrà che aversi il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Riproduzione riservata ©