Fisco: definizione agevolata anche per le società sportive dilettantistiche
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 301338 del 13 novembre 2018, ha dato attuazione all’art. 2 del DL 119/2018 con limitato riferimento alle specifiche disposizioni di cui all’art. 7, c. 2, lett. a), e c. 3 del decreto, che, nel rinviare al citato art. 2, prevede in aggiunta particolari modalità di definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, emessi solo dall’Agenzia delle entrate, nei confronti delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, limitando altresì l’ambito di applicazione della definizione agevolata solo a IRES, IRAP e IVA.
Il combinato disposto dell’art. 2 e dell’art. 7 del decreto consente alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, di definire gli atti del procedimento di accertamento notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, con il pagamento ridotto alla metà delle maggiori IRES e IRAP, dell’intera maggiore IVA, del 5% delle sanzioni irrogate e del 5% degli interessi dovuti, indicati negli atti del procedimento di accertamento, con esclusione degli eventuali accessori.
Per poter accedere alla definizione agevolata prevista dall’art. 7 del decreto, il c. 3 prevede, inoltre, un limite di € 30.000 per ciascuna imposta IRES o IRAP da definire.
Anche con riferimento alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, non possono formare oggetto di questa definizione agevolata gli atti definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24.10.2018 o anche successivamente; la controversia tributaria pendente alla data del 24.10.2018, potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all’art. 7, c. 2, lettera b), o all’art. 6 del decreto qualora le società ed associazioni sportive dilettantistiche non siano iscritte al registro CONI o superino i limiti previsti dal c. 3 dell’art. 7 del decreto.
Inoltre, il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto altre istanze con essa incompatibili, come ad esempio l’istanza di accertamento con adesione oppure di scomputo delle perdite in accertamento.
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